Dispositivo — testo vigente
1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale. 2. Il ricorso indica ufficio giudiziario, oggetto, ragioni, conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura; per le società si applica l'articolo 120-bis e la domanda di liquidazione giudiziale è sottoscritta dai rappresentanti. 3. La domanda del debitore è comunicata al registro delle imprese entro il giorno successivo e trasmessa al pubblico ministero. 4. Gli accordi di ristrutturazione sono pubblicati nel registro delle imprese contestualmente al deposito. 5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente. 6-8. Le notificazioni al debitore seguono le modalità telematiche e, in caso di impossibilità, le forme sostitutive previste dalla disposizione vigente. 9. La domanda di liquidazione giudiziale pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione è proposta nel medesimo procedimento. 10. Se pende una domanda di liquidazione giudiziale proposta da soggetto diverso dal debitore, la domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione è proposta nel medesimo procedimento entro la prima udienza, salve le eccezioni previste dalla legge.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sul testo consolidato del D.Lgs. 14/2019; fonte ufficiale Normattiva.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva