Dispositivo — testo vigente
1. Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo gli scaglioni e le percentuali stabiliti dal presente articolo.
2. Il compenso complessivo non può essere inferiore a euro 4.000 e superiore a euro 400.000.
3. Il compenso è aumentato o ridotto nei casi e nelle misure previsti dal presente articolo, tenendo conto del numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative, dell'attività svolta e dell'esito della composizione negoziata.
4. Se l'incarico è archiviato prima della formulazione di proposte alle parti interessate, il compenso tiene conto dell'attività effettivamente svolta, secondo i criteri stabiliti dalla disposizione vigente.
5. Il compenso è aumentato per l'attività svolta in occasione della consultazione dei lavoratori e dei soggetti sindacali prevista dall'articolo 4.
6. Quando la composizione negoziata è condotta in modo unitario per un gruppo di imprese, il compenso è determinato tenendo conto dell'attivo delle imprese partecipanti e dell'attività complessivamente svolta, nei limiti previsti dalla legge.
7. Al termine dell'incarico l'esperto comunica la proposta di compenso all'imprenditore e, in mancanza di accordo, il compenso è liquidato dalla commissione competente secondo la procedura stabilita dal presente articolo.
8. Il compenso dell'esperto e quello dei soggetti dei quali egli si è avvalso costituiscono costo della procedura di composizione negoziata e sono disciplinati secondo le regole del presente articolo.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloIl testo conserva la disciplina sostanziale dell’articolo; gli scaglioni percentuali e le maggiorazioni analitiche devono essere letti nel testo ufficiale vigente prima di utilizzi di calcolo.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2022-07-15
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva