Art. 25-bis Codice della crisi d’impresa

Misure premiali

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO II - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE, CONCORDATO SEMPLIFICATO E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISICAPO I - Composizione negoziata della crisi

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Dispositivo — testo vigente

1. All'imprenditore che accede alla composizione negoziata si applicano, ricorrendone i presupposti, le misure premiali previste dal presente articolo.

2. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

3. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.

4. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dalla legge.

5. L'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino a centoventi rate mensili in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza sottoscritta dall'esperto. La disciplina di dettaglio, comprese decadenza e condizioni, resta quella stabilita dal testo vigente.

6. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni fiscali richiamate dalla normativa vigente.

7. Nel caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi precedenti, nei limiti stabiliti dalla legge.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloArticolo inserito nel Codice nell’ambito della disciplina della composizione negoziata e successivamente modificato. Testo redazionale: per condizioni, richiami fiscali e termini analitici fa fede il testo ufficiale vigente Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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