Art. 25-quater Codice della crisi d’impresa

Imprese sotto soglia

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO II - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE, CONCORDATO SEMPLIFICATO E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISICAPO I - Composizione negoziata della crisi

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Dispositivo — testo vigente

1. L'imprenditore commerciale e agricolo, che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata all'organismo di composizione della crisi oppure al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, unitamente ai documenti previsti dalla disciplina vigente.

3. L'esperto procede secondo quanto previsto dall'articolo 17 e svolge i compiti previsti dall'articolo 12, comma 2.

4. Al termine delle trattative, se è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono concludere un contratto, una convenzione di moratoria o un accordo secondo le soluzioni previste dalla legge. L'imprenditore può inoltre accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal presente codice.

5. Gli effetti, le misure protettive e le autorizzazioni connesse alla composizione negoziata si applicano, in quanto compatibili, secondo le disposizioni richiamate dal presente articolo.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloDisposizione vigente collocata nel Capo I del Titolo II. Testo redazionale coordinato: per l’elenco analitico degli allegati, i rinvii e le modalità procedurali fa fede il testo ufficiale Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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