Art. 25-quinquies Codice della crisi d’impresa

Limiti di accesso alla composizione negoziata

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO II - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE, CONCORDATO SEMPLIFICATO E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISICAPO I - Composizione negoziata della crisi

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Dispositivo — testo vigente

1. L'istanza di cui all'articolo 17 non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla liquidazione giudiziale nei casi previsti dal presente codice.

2. L'istanza non può essere presentata prima che sia decorso il periodo stabilito dalla legge dall'archiviazione di una precedente istanza di composizione negoziata, salve le ipotesi espressamente previste.

3. Restano ferme le ulteriori incompatibilità e i limiti temporali stabiliti dalle disposizioni vigenti in relazione all'accesso alla composizione negoziata.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloDisposizione vigente sui limiti di accesso alla composizione negoziata. Testo redazionale coordinato; per termini e condizioni analitiche fa fede il testo ufficiale Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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