Art. 25-sexies Codice della crisi d’impresa

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO II - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE, CONCORDATO SEMPLIFICATO E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISICAPO II - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata

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Dispositivo — testo vigente

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti previsti dal presente codice.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale dell'esperto e il parere di quest'ultimo con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnandogli un termine per il deposito del parere.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione.

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, comunicato alle parti e pubblicato nel registro delle imprese. Contro il decreto è ammesso reclamo nei termini e secondo le modalità stabiliti dal codice.

7. Il concordato produce i suoi effetti nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni richiamate dalla disciplina vigente.

8. Le disposizioni sul concordato preventivo richiamate dal presente articolo si applicano nei limiti di compatibilità con la natura del concordato semplificato.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente dal 28 settembre 2024, modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, art. 6. I commi procedurali sono resi in forma redazionale coordinata; per rinvii e termini analitici fa fede la fonte ufficiale.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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