Art. 560 c.c.

Riduzione del legato o della donazione d'immobili

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.

Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 560 c.c.

COMMA 1 — SEPARAZIONE MATERIALE Se l’immobile oggetto di legato o donazione riducibile è comodamente divisibile, la reintegrazione avviene separando la parte necessaria. COMMA 2 — IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE Quando la separazione non è agevole, la sorte del bene dipende dall’entità dell’eccedenza rispetto alla disponibile: oltre un quarto il bene resta integralmente nell’eredità; entro il quarto può essere trattenuto con conguaglio in denaro. COMMA 3 — BENEFICIARIO LEGITTIMARIO Il legittimario donatario o legatario può trattenere l’intero immobile entro la somma della disponibile e della propria quota di riserva.

Ratio

Tradurre la riduzione delle liberalità immobiliari in una reintegrazione concretamente attuabile, limitando l’indivisione e regolando i conguagli.

Questioni interpretative

Sono centrali la comoda divisibilità, il calcolo dell’eccedenza e il rapporto tra attribuzione del bene e conguaglio.

Disposizioni collegate

Artt. 554, 555, 556 e 561 c.c.

Norme collegate

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