Art. 546 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi e anche il coniuge, la quota complessivamente riservata e di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale e uno solo e al sesto se i figli naturali sono piu; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprieta dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono piu; se il figlio naturale e uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.”

    Testo previgente

    Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi e anche il coniuge, la quota complessivamente riservata e di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale e uno solo e al sesto se i figli naturali sono piu; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprieta dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono piu; se il figlio naturale e uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi e anche il coniuge, la quota complessivamente riservata e di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale e uno solo e al sesto se i figli naturali sono piu; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprieta dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono piu; se il figlio naturale e uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 546 c.c.

ARTICOLO ABROGATO — CONCORSO NEL SISTEMA PREVIGENTE La disposizione regolava il concorso tra coniuge, ascendenti legittimi e figli naturali attraverso quote e usufrutti oggi estranei al sistema vigente. Abrogata dalla legge n. 151/1975, conserva esclusivo rilievo storico.

Ratio

Tutelare la quota di riserva dei legittimari e ricostruire correttamente l’evoluzione storica delle disposizioni abrogate, distinguendo disciplina vigente e sistema previgente.

Questioni interpretative

La determinazione della legittima richiede coordinamento tra categorie di legittimari, concorso, diritti del coniuge, riforme della filiazione e divieto di pesi sulla quota riservata.

Disposizioni collegate

Artt. 540, 544 e 545 c.c.

Norme collegate

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