Art. 547 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 1: “E in facolta degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorita giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.”

    Testo previgente

    E in facolta degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorita giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

E in facolta degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorita giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 547 c.c.

ARTICOLO ABROGATO — MODALITÀ DI SODDISFAZIONE DEL CONIUGE La norma consentiva agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante rendita vitalizia o assegnazione di frutti o capitali. È stata abrogata dalla riforma del 1975 e il testo è registrato soltanto come versione storica.

Ratio

Tutelare la quota di riserva dei legittimari e ricostruire correttamente l’evoluzione storica delle disposizioni abrogate, distinguendo disciplina vigente e sistema previgente.

Questioni interpretative

La determinazione della legittima richiede coordinamento tra categorie di legittimari, concorso, diritti del coniuge, riforme della filiazione e divieto di pesi sulla quota riservata.

Disposizioni collegate

Artt. 540 e 548 c.c.

Norme collegate

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