Art. 526 c.c.

Impugnazione per violenza o dolo

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 526 c.c.

COMMA 1 — VIOLENZA O DOLO La rinuncia è impugnabile soltanto quando sia effetto di violenza o dolo; l’errore non è previsto quale autonoma causa di impugnazione. COMMA 2 — TERMINE L’azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo.

Ratio

Regolare gli effetti della rinuncia e garantire conservazione e amministrazione dell’asse quando l’eredità rimane temporaneamente priva di un erede che l’abbia accettata.

Questioni interpretative

Occorre distinguere effetti retroattivi della rinuncia, tutela dei creditori, revoca e disciplina autonoma dell’eredità giacente.

Disposizioni collegate

Artt. 482, 519 e 525 c.c.

Norme collegate

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