Art. 3 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo I — Delle persone fisiche

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39 Testo previgente dell’articolo: “Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore.”

    Testo previgente

    Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 17/03/1975

Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore.

Articolo abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39 in conseguenza della riduzione della maggiore età a diciotto anni.

Legge 8 marzo 1975, n. 39

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: capacità del minore in materia di lavoro

L’art. 3 c.c. attribuiva al minore che avesse compiuto diciotto anni la capacità di prestare lavoro, stipulare il relativo contratto ed esercitare i diritti e le azioni da esso derivanti. La disposizione aveva senso quando la maggiore età generale era fissata a ventuno anni. Con la L. 8 marzo 1975, n. 39 la maggiore età è stata ridotta a diciotto anni e l’articolo è stato abrogato, mentre l’attuale art. 2 mantiene il rinvio alle leggi speciali che possono fissare un’età inferiore per la capacità lavorativa. Il testo previgente conserva quindi valore storico per comprendere l’evoluzione della capacità del minore lavoratore.

Ratio

La ratio originaria era anticipare, rispetto alla maggiore età generale, una capacità speciale in materia di lavoro.

Questioni interpretative

La disciplina attuale va ricercata nell’art. 2 c.c. e nella legislazione speciale sul lavoro minorile.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 2.

Fonti del commento

Norme collegate

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