Art. 4 c.c.

Commorienza

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo I — Delle persone fisiche

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Dispositivo — testo vigente

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Commorienza e simultaneità presunta della morte

L’art. 4 disciplina la commorienza. Quando un effetto giuridico dipende dall’ordine delle morti e non è possibile stabilire chi sia deceduto per primo, la legge considera le persone morte nello stesso momento. La regola assume particolare importanza nelle successioni, nelle assicurazioni e in tutte le situazioni in cui la sopravvivenza di una persona a un’altra costituisce presupposto per l’acquisto di un diritto. Si tratta di una presunzione legale destinata a operare solo quando l’ordine dei decessi non sia accertabile. Se invece la successione temporale delle morti può essere provata, anche attraverso elementi medico-legali o altri mezzi istruttori, la presunzione non opera.

Ratio

La ratio è evitare l’impossibilità di definire rapporti giuridici quando l’ordine dei decessi resta incerto.

Questioni interpretative

Il problema principale riguarda la prova della sopravvivenza e il rapporto tra accertamento fattuale dell’ordine dei decessi e applicazione della presunzione legale.

Fonti del commento

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