Art. 2 c.c.

Maggiore età. Capacità di agire

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo I — Delle persone fisiche

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Dispositivo — testo vigente

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 18/03/1975

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Testo vigente dopo la riforma della maggiore età.

Legge 8 marzo 1975, n. 39

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 17/03/1975

La maggiore età è fissata al compimento del ventunesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

La L. 8 marzo 1975, n. 39 ha abbassato la maggiore età da ventuno a diciotto anni e riformulato la disciplina della capacità di agire.

Legge 8 marzo 1975, n. 39

Fonte ufficiale

Commento

Maggiore età e capacità di agire

L’art. 2 c.c. collega il raggiungimento della maggiore età all’acquisto della capacità generale di agire, cioè dell’idoneità a compiere validamente gli atti giuridici per i quali non sia prevista un’età diversa. Dal 1975 la maggiore età è fissata a diciotto anni. Prima della L. 8 marzo 1975, n. 39 il limite era ventuno anni. La modifica ha avuto effetti trasversali sull’intero ordinamento, incidendo anche sulle disposizioni penali e processuali che assumevano la maggiore età come elemento della fattispecie. La capacità di agire non coincide con la capacità giuridica dell’art. 1: quest’ultima si acquista con la nascita, mentre la capacità di compiere autonomamente atti giuridici è collegata alla maggiore età salvo le eccezioni previste dalla legge. Il secondo periodo della disposizione mantiene ferme le leggi speciali che consentono al minore di prestare attività lavorativa e di esercitare i diritti derivanti dal rapporto di lavoro.

Ratio

La ratio è individuare una soglia generale per l’autonomia negoziale e processuale della persona, ferma la possibilità di discipline speciali.

Questioni interpretative

Le principali questioni riguardano le capacità speciali riconosciute al minore, gli atti consentiti prima dei diciotto anni e gli effetti della riduzione della maggiore età sulle fattispecie regolate da altre branche dell’ordinamento.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 1.

Norme collegate

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