Dispositivo — testo vigente
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. (1)(1)
Note
- (1)Ex comma 3 — abrogatoIl comma 3 è stato abrogato dall’art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall’art. 3 del D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Testo previgente del comma 3: “Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.”
Testo previgente
Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva