Art. 1 c.c.

Capacità giuridica

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo I — Delle persone fisiche

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Dispositivo — testo vigente

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 3 — abrogatoIl comma 3 è stato abrogato dall’art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall’art. 3 del D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287. Testo previgente del comma 3: “Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.”

    Testo previgente

    Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 10/11/1944

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Testo vigente dopo l’abrogazione del terzo comma.

D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 09/11/1944

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.

Il terzo comma, espressione della legislazione razziale, è stato eliminato nel 1944.

D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287

Fonte ufficiale

Commento

Capacità giuridica, nascita e tutela del concepito

L’art. 1 c.c. individua nella nascita il momento di acquisto della capacità giuridica generale. Da quel momento la persona diviene centro di imputazione di diritti e doveri. Il secondo comma riconosce che l’ordinamento può attribuire posizioni giuridiche anche al concepito, ma ne subordina l’acquisto definitivo all’evento della nascita. La disposizione opera quindi come regola generale di coordinamento per le numerose norme che proteggono interessi del concepito, specialmente in materia successoria e familiare. Il testo originario conteneva un terzo comma relativo a limitazioni della capacità giuridica fondate sulla razza. Tale previsione, espressione della legislazione razziale, è stata eliminata nel 1944 e non appartiene più al sistema vigente. Il dato storico è essenziale per una lettura corretta dell’evoluzione della disposizione. Nel sistema costituzionale attuale l’art. 1 deve essere letto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., che riconoscono i diritti inviolabili della persona e vietano discriminazioni.

Ratio

La ratio è individuare il momento di acquisto della soggettività giuridica generale, coordinandolo con le tutele anticipate riconosciute dalla legge al concepito.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano la natura delle situazioni riconosciute al concepito, la loro subordinazione alla nascita e il rapporto tra capacità giuridica e tutela costituzionale della persona.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2 e 3.

Fonti del commento

Norme collegate

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