Art. 233 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 Testo previgente dell’articolo: “Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.”

    Testo previgente

    Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.

Articolo abrogato dalla riforma della filiazione.

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 233 abrogato: nascita entro centottanta giorni dal matrimonio

L’art. 233 regolava nel sistema previgente la posizione del figlio nato prima che fossero trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio. La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, nell’ambito della riforma che ha unificato lo stato di figlio e superato la distinzione terminologica tra filiazione legittima e naturale. Il testo conserva oggi valore esclusivamente storico.

Ratio

La ratio originaria era disciplinare una particolare ipotesi temporale rispetto alla presunzione di paternità matrimoniale.

Questioni interpretative

La disposizione non è più vigente e va letta nel quadro della riforma unitaria della filiazione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 231, 232 e 234.

Fonti del commento

Norme collegate

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