Dispositivo — testo vigente
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni. (1)(1)
Note
- (1)Ex comma 1 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
Testo previgente del comma 1: “L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalle legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione”
Testo previgente
L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalle legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione
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Verificato il 14/09/2026
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