Art. 104 c.c.

Effetti dell'opposizione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 Testo previgente del comma 1: “L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalle legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione”

    Testo previgente

    L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalle legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 30/03/2001

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

Testo vigente dopo l’abrogazione del primo comma.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 29/03/2001

L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione. Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

Il D.P.R. 396/2000 ha abrogato il primo comma dell’art. 104.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Fonte ufficiale

Commento

Responsabilità per opposizione infondata

L’art. 104, nel testo vigente, disciplina le conseguenze dell’opposizione respinta. L’opponente, salvo che sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni. La previsione contrasta l’utilizzo abusivo o ingiustificato dell’opposizione, che può incidere in modo significativo sulla libertà matrimoniale degli interessati. Il D.P.R. 396/2000 ha abrogato il primo comma originario, che collegava direttamente all’opposizione la sospensione della celebrazione sino alla sua rimozione con sentenza passata in giudicato.

Ratio

La ratio è disincentivare opposizioni infondate preservando, al contempo, il ruolo di controllo dei soggetti cui la legge attribuisce una posizione qualificata.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano presupposti del risarcimento, prova del danno e posizione privilegiata di ascendenti e pubblico ministero.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 102 e 103.

Fonti del commento

Norme collegate

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