Art. 102 c.c.

Persone che possono fare opposizione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Soggetti legittimati all’opposizione al matrimonio

L’art. 102 individua i soggetti che possono opporsi alla celebrazione del matrimonio quando ricorra una causa ostativa. La legittimazione spetta, secondo i casi, ai genitori, agli ascendenti, ai collaterali entro il terzo grado, al tutore o curatore, al coniuge della persona che intende contrarre un nuovo matrimonio e agli altri soggetti espressamente indicati. Il pubblico ministero ha un ruolo particolarmente rilevante: deve fare opposizione quando conosca l’esistenza di un impedimento o quando ricorra la specifica situazione di infermità mentale prevista dalla norma. L’opposizione è uno strumento preventivo: mira a impedire una celebrazione viziata prima che il matrimonio venga contratto.

Ratio

La ratio è assicurare un controllo preventivo sugli impedimenti matrimoniali attraverso l’intervento di soggetti qualificati e del pubblico ministero.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano legittimazione, natura dell’impedimento e interesse concreto all’opposizione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 89, 103 e 104.

Fonti del commento

Norme collegate

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