Art. 103 c.c.

Atto di opposizione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 Testo previgente del comma 2: “L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato”

    Testo previgente

    L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 30/03/2001

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

Testo vigente dopo l’abrogazione del secondo comma.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 29/03/2001

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

Il D.P.R. 396/2000 ha abrogato il secondo comma dell’art. 103.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Fonte ufficiale

Commento

Contenuto dell’atto di opposizione

L’art. 103 prescrive il contenuto necessario dell’atto di opposizione al matrimonio. L’opponente deve indicare la qualità che gli attribuisce il diritto di opporsi, le cause dell’opposizione ed eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente per il luogo della celebrazione. Il D.P.R. 396/2000 ha abrogato il precedente secondo comma, che disciplinava direttamente la notificazione dell’atto agli sposi e all’ufficiale dello stato civile. La norma vigente concentra quindi nel codice i requisiti sostanziali dell’atto, mentre gli aspetti procedurali vanno coordinati con la disciplina dello stato civile e processuale.

Ratio

La ratio è rendere l’opposizione specifica, verificabile e collegata a una precisa causa ostativa alla celebrazione.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano sufficienza della motivazione, prova della legittimazione e conseguenze di eventuali carenze formali.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 102 e 104.

Fonti del commento

Norme collegate

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