La garanzia per vizi nella vendita
La sentenza n. 441/2026 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 15 maggio 2026 e disponibile su Diritto Pratico, affronta la garanzia per vizi della cosa venduta e l’onere probatorio del compratore. Chi chiede la riduzione del prezzo deve provare che il bene presentava difetti rilevanti. La decisione sottolinea che questa prova non è necessariamente documentale o tecnica: può essere fornita anche attraverso testimonianze, quando siano specifiche e idonee a descrivere le condizioni del bene e i problemi riscontrati.
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Cosa deve provare il compratore
Il compratore deve individuare il vizio, dimostrarne la presenza e spiegare perché esso incida sull’idoneità all’uso o sul valore del bene. Non basta una generica insoddisfazione. È utile documentare quando il difetto è emerso, come si manifesta e quali conseguenze concrete produce. Fotografie, preventivi, relazioni tecniche, messaggi e testimonianze possono concorrere alla prova, soprattutto quando il difetto non è più direttamente osservabile al momento del giudizio.
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Riduzione del prezzo o risoluzione
La tutela può assumere forme diverse. Nei casi più gravi può essere richiesta la risoluzione della vendita, mentre in altri può essere più proporzionata una riduzione del prezzo. La scelta dipende dalla gravità del vizio e dall’interesse concreto del compratore. In entrambi i casi è necessario rispettare i termini e le condizioni previste dalla disciplina della garanzia, che possono variare anche in funzione della natura del bene e delle parti coinvolte.
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