Che cosa copre davvero la clausola “visto e piaciuto”
La sentenza n. 372/2026 della Corte d’Appello di Firenze affronta la portata della clausola “visto e piaciuto” nella compravendita. La Corte ribadisce che tale clausola può escludere la garanzia per i vizi riconoscibili con l’ordinaria diligenza al momento della consegna, ma non protegge il venditore che abbia taciuto in mala fede difetti di cui era a conoscenza. La valutazione richiede quindi di distinguere tra vizi visibili o normalmente accertabili e difetti occultati o difficilmente individuabili.
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Vizi riconoscibili e ordinaria diligenza
La riconoscibilità non dipende da una valutazione astratta. Occorre considerare natura del bene, condizioni della consegna, competenze ragionevolmente esigibili dal compratore e possibilità concreta di accertare il difetto. Un vizio evidente durante una normale ispezione può ricadere nell’ambito della clausola; un problema tecnico nascosto, invece, può richiedere valutazioni differenti.
La mala fede del venditore
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La clausola non può essere utilizzata come strumento per coprire comportamenti dolosi. Se il venditore conosce il difetto e lo occulta o fornisce informazioni fuorvianti, la tutela contrattuale può riemergere. In giudizio, tuttavia, la mala fede deve essere allegata e provata attraverso elementi concreti: precedenti interventi, comunicazioni, perizie, documenti tecnici o circostanze che mostrino la consapevolezza del problema.
Decadenza dalla denuncia dei vizi
La Corte richiama anche la disciplina della denuncia dei vizi. Il termine decorre dalla scoperta del difetto; per i vizi non occulti, la scoperta coincide con il momento in cui il compratore avrebbe potuto rilevarli usando l’ordinaria diligenza. Questo rende particolarmente importante documentare quando e come il problema è emerso, soprattutto attraverso fotografie, comunicazioni e verifiche tecniche.
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