La trattenuta per danni non è automatica
Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 9/2026, affronta il caso della trattenuta operata dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente per presunti danni causati a beni aziendali. Il principio è chiaro: quando il contratto collettivo prevede una procedura disciplinare, la trattenuta non può essere effettuata senza aver prima adottato e comunicato il relativo provvedimento.
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La responsabilità del lavoratore deve essere provata
Il datore di lavoro non può limitarsi ad affermare che il danno è stato causato dal dipendente. Deve dimostrare la condotta colposa o dolosa, il nesso causale tra comportamento e danno e l’entità economica del pregiudizio. In mancanza di tali elementi, la trattenuta può risultare illegittima.
Perché la procedura disciplinare conta
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La contestazione disciplinare consente al lavoratore di conoscere gli addebiti e di difendersi. Quando il CCNL collega la possibilità di trattenere somme a un accertamento disciplinare, saltare tale fase significa privare il dipendente di una garanzia sostanziale. La procedura non è quindi un mero formalismo.
Danno e quantificazione
Anche quando la responsabilità è dimostrata, occorre provare il quantum. Preventivi, fatture di riparazione, perizie e documenti di acquisto possono essere necessari per dimostrare l’effettiva entità del danno. Una somma forfettaria o stimata unilateralmente può non essere sufficiente.
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