Auto usata e garanzia
L’acquisto di un’auto usata richiede di distinguere subito chi vende e chi compra. Se il venditore è un professionista e l’acquirente è un consumatore, opera la garanzia legale di conformità del Codice del consumo; se la vendita avviene tra privati, trovano applicazione principalmente le regole del codice civile sui vizi della cosa venduta. I rimedi e i termini non sono identici.
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Anche per un veicolo usato, il fatto che siano prevedibili segni di usura non significa che ogni difetto debba essere accettato. La conformità va valutata tenendo conto di età, chilometraggio, prezzo, dichiarazioni del venditore, manutenzione, uso normale e caratteristiche specificamente promesse.
Il difetto noto
Nel regime codicistico l’art. 1491 c.c. esclude in linea generale la garanzia quando, al momento del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa, oppure quando i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. La conoscenza deve però riguardare il difetto reale, non una vaga informazione che ne minimizzi natura e conseguenze.
Nel rapporto consumeristico assume rilievo la corretta informazione sulle caratteristiche del bene e l’eventuale specifica accettazione di uno scostamento rispetto ai requisiti di conformità. Una formula generica come “vista e piaciuta” non può essere utilizzata per svuotare automaticamente la garanzia legale dovuta dal professionista.
Cassazione n. 33926/2022
La Cassazione civile n. 33926 del 17 novembre 2022 ha esaminato una controversia relativa a un’autovettura usata nella quale il venditore aveva segnalato alcuni problemi, ma non aveva fornito informazioni complete sulla loro origine e sulla reale incidenza sulla qualità e sicurezza del veicolo. La Corte ha cassato la decisione impugnata, chiedendo un nuovo esame alla luce della disciplina consumeristica applicabile.
Il punto non è che il compratore consapevole di qualsiasi difetto abbia sempre diritto alla riduzione del prezzo. La decisione mostra piuttosto che occorre verificare quanto fosse completa e comprensibile l’informazione fornita: conoscere l’esistenza di un’anomalia non equivale necessariamente a conoscere la sua gravità, le cause e le conseguenze.
Il Codice del consumo vigente
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Per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2022 la disciplina della vendita di beni ai consumatori è stata aggiornata dal d.lgs. 170/2021. Gli artt. 128 e seguenti del Codice del consumo regolano requisiti di conformità, responsabilità del venditore, onere della prova e rimedi. È quindi scorretto applicare senza verifica il vecchio testo normativo alle vendite più recenti.
Il bene deve corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e possedere funzionalità e caratteristiche pattuite. Deve inoltre essere idoneo agli usi normalmente previsti e presentare qualità e prestazioni che il consumatore può ragionevolmente attendersi, considerando anche dichiarazioni pubbliche e natura del bene.
Accettazione dello scostamento
Un professionista può vendere un’auto usata con un difetto noto, ma la gestione contrattuale deve essere trasparente. Nel sistema vigente, per escludere la rilevanza di una particolare caratteristica difforme, il consumatore deve essere specificamente informato dello scostamento e accettarlo separatamente al momento della conclusione del contratto secondo i requisiti di legge.
Questo meccanismo è diverso da una clausola generale che attribuisca al cliente ogni rischio. Una scheda veicolo precisa, con difetti descritti in modo comprensibile e specificamente accettati, ha un valore probatorio molto diverso da formule prestampate e indistinte.
Rimedi
Nel regime consumeristico i rimedi seguono una struttura precisa. In prima battuta il consumatore può chiedere la messa in conformità mediante riparazione o sostituzione, quando possibile e non sproporzionata. In determinate condizioni può ottenere una riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto.
La scelta dipende da gravità del difetto, possibilità e tempi della riparazione, eventuale reiterazione del problema e comportamento del venditore. Per un veicolo, l’indisponibilità prolungata e i profili di sicurezza possono assumere un peso particolare nella valutazione.
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