Il caso deciso dalla Corte d’Appello di Milano
Con la sentenza n. 1305 del 28 aprile 2026, la Corte d’Appello di Milano ha esaminato una controversia nella quale, durante la pendenza del giudizio, il diritto oggetto di causa era stato trasferito nell’ambito di una cessione d’azienda o di ramo. La questione centrale riguardava gli effetti processuali di questo trasferimento: chi resta parte del processo, quale posizione assume il cessionario e quando può essere contestata la titolarità sostanziale del diritto.
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La decisione è particolarmente utile perché distingue con chiarezza due piani diversi: da un lato la successione sostanziale nel diritto, dall’altro la prosecuzione del processo già pendente. Il trasferimento del diritto non determina automaticamente la sostituzione della parte originaria.
La norma centrale: l’art. 111 c.p.c.
La disciplina di riferimento è l’art. 111 c.p.c., dedicato alla successione a titolo particolare nel diritto controverso. La regola è che, se durante il processo il diritto viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Questo meccanismo serve a garantire la continuità del giudizio e a impedire che una cessione intervenuta in corso di causa renda inutili le attività processuali già compiute o costringa le parti a ricominciare il processo da capo.
Il cedente può restare in giudizio anche dopo il trasferimento
La permanenza del cedente nel processo non significa che il diritto non sia stato trasferito. Significa soltanto che, sul piano processuale, l’ordinamento consente alla parte originaria di continuare a stare in giudizio come sostituto processuale del successore.
Per questo è essenziale distinguere la legittimazione processuale dalla titolarità sostanziale: il soggetto che resta formalmente parte del giudizio può non essere più il titolare economico del rapporto, ma continua a rappresentarne processualmente gli effetti finché non intervengano le condizioni previste dalla legge per una diversa configurazione del contraddittorio.
L’intervento del successore nel processo
Il successore a titolo particolare può intervenire nel giudizio. Il fondamento generale dell’intervento volontario è l’art. 105 c.p.c., mentre l’art. 111 c.p.c. disciplina specificamente l’intervento dell’avente causa nel diritto controverso.
L’ingresso del successore può essere utile quando vi sia interesse a partecipare direttamente alla causa, svolgere difese proprie o evitare incertezze sull’efficacia della decisione nei suoi confronti.
Quando può essere estromesso il soggetto originario
L’art. 111 c.p.c. consente, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, l’estromissione dell’alienante o del successore originario. L’estromissione non è però automatica e richiede una valutazione processuale specifica.
Finché l’estromissione non viene disposta, il cedente può continuare a essere parte del giudizio. Se nel frattempo interviene anche il cessionario, occorre gestire correttamente la compresenza dei due soggetti.
Litisconsorzio e compresenza di cedente e cessionario
La Corte richiama il problema della compresenza in causa del dante causa e dell’avente causa. In alcune situazioni, una volta intervenuto il successore, può diventare necessario mantenere entrambi nel processo per assicurare la corretta formazione del contraddittorio.
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Il principio si collega all’art. 102 c.p.c., che disciplina il litisconsorzio necessario. La concreta configurazione dipende però dalla struttura della controversia, dalle domande proposte e dalla posizione assunta dalle parti.
Successione nel processo e successione nel diritto non sono la stessa cosa
L’art. 110 c.p.c. disciplina la successione nel processo in ipotesi diverse, tipicamente quando una parte viene meno. L’art. 111 c.p.c., invece, regola il caso in cui la parte resta esistente ma trasferisce il diritto controverso a un altro soggetto.
La distinzione è importante perché evita di applicare automaticamente al trasferimento d’azienda regole pensate per eventi diversi, come morte, estinzione o perdita della capacità processuale.
La cessione d’azienda e la successione nei contratti
Sul piano sostanziale, l’art. 2558 c.c. prevede, salvo patto contrario e con i limiti di legge, il subentro dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale.
Questa regola può incidere anche sui rapporti dai quali nasce una controversia già pendente. Occorre quindi leggere con attenzione l’atto di cessione per verificare se il contratto o il rapporto litigioso sia effettivamente incluso nel perimetro trasferito.
Debiti dell’azienda ceduta
L’art. 2560 c.c. disciplina i debiti relativi all’azienda ceduta e stabilisce regole specifiche sulla responsabilità dell’alienante e dell’acquirente. Anche questo profilo può interagire con il processo quando la causa riguarda obbligazioni sorte prima della cessione.
La corretta qualificazione del rapporto sostanziale è quindi indispensabile per capire se la controversia riguardi un credito trasferito, un debito dell’azienda, un contratto ceduto o una posizione che resta invece estranea alla cessione.
Cessione del credito e opponibilità al debitore
Quando il trasferimento riguarda specificamente un credito, vengono in rilievo anche l’art. 1260 c.c., che disciplina la cedibilità dei crediti, e l’art. 1264 c.c., relativo all’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Nel contenzioso è quindi necessario verificare non soltanto se il credito sia stato incluso nell’operazione, ma anche se il debitore sia stato informato e quali effetti la cessione produca nei suoi confronti.
Titolarità del diritto e legittimazione processuale
La sentenza n. 1305/2026 distingue la questione della titolarità sostanziale del diritto da quella della legittimazione a stare in giudizio. Il cedente può proseguire il processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. anche se il diritto è ormai passato al cessionario.
Ciò non impedisce però alla controparte di contestare, quando ne ricorrono i presupposti, chi sia effettivamente titolare del rapporto sostanziale e quali conseguenze derivino dal trasferimento intervenuto.
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