Spese straordinarie e mantenimento
La sentenza n. 737/2026 della Corte d’Appello di Genova affronta un tema ricorrente nelle controversie familiari: quali spese per i figli possano essere considerate straordinarie e quando sia necessario il preventivo accordo tra i genitori. Il principio è che le spese straordinarie sono quelle non prevedibili e non normalmente ponderabili al momento in cui viene determinato l’assegno periodico di mantenimento, soprattutto quando la loro entità economica è tale da alterare l’equilibrio della contribuzione se sopportate integralmente da un solo genitore.
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Non ogni spesa richiede una preventiva concertazione
La Corte chiarisce che il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente ogni singola decisione dalla quale derivi una spesa straordinaria. La preventiva concertazione è richiesta soprattutto per le decisioni di maggiore interesse che incidono in modo significativo sulla vita del figlio. Fuori da queste ipotesi, il genitore che sostiene una spesa nell’interesse della prole può chiedere il rimborso della quota all’altro, salvo che quest’ultimo abbia espresso tempestivamente un dissenso fondato su ragioni concrete e apprezzabili.
La differenza tra scelta importante e spesa necessaria
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Nella pratica è necessario distinguere la decisione che richiede una scelta condivisa dalla mera spesa conseguente a un bisogno ordinario ma non prevedibile. Cure mediche non programmabili, determinate attività scolastiche, necessità improvvise o costi collegati a situazioni contingenti possono seguire regole differenti rispetto a una scelta educativa importante, a un percorso sanitario non urgente o a un’attività particolarmente costosa e continuativa. Il criterio non è il semplice importo: contano natura della decisione, urgenza, prevedibilità e incidenza sulla vita del figlio.
Il dissenso dell’altro genitore
Il dissenso non può essere meramente formale. Se un genitore contesta una spesa deve farlo tempestivamente e indicare motivi concreti. Un rifiuto tardivo o privo di giustificazione può non essere sufficiente a escludere il rimborso quando la spesa sia stata sostenuta nell’interesse del figlio. È quindi utile che le comunicazioni avvengano in forma documentabile, ad esempio tramite email o messaggi, così da poter ricostruire tempi e contenuto delle rispettive posizioni.
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