La sentenza n. 9128/2026 della Corte di Cassazione, depositata l’11 aprile 2026, affronta una questione che ricorre molto spesso nei giudizi civili e tributari: fino a che punto il giudice può ridurre i compensi professionali liquidati alla parte vittoriosa? La Suprema Corte ha chiarito che, nel regime dell’articolo 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014 come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, la riduzione non può superare il cinquanta per cento dei valori medi previsti dalle tabelle, salvo specifica pattuizione. La pronuncia è importante anche perché chiarisce come individuare il valore della controversia ai fini della liquidazione e conferma che la fase di trattazione può essere riconosciuta anche quando non sia stata svolta una vera istruzione probatoria.
IL CONTENZIOSO SULLA TARI ALL’ORIGINE DELLA DECISIONE
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La vicenda nasceva da un ricorso proposto da un contribuente contro un invito al pagamento della TARI per l’anno 2018. Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto del ricorso, mentre in secondo grado il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento della propria impugnazione. La controversia, dunque, si era conclusa sul merito in senso favorevole al contribuente, ma restava aperta la questione delle spese processuali. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva infatti liquidato compensi molto contenuti per il primo e il secondo grado. Il contribuente ha portato la questione davanti alla Cassazione, sostenendo che la liquidazione fosse scesa sotto i limiti consentiti dai parametri forensi.
IL LIMITE DEL CINQUANTA PER CENTO
Il primo principio affermato dalla Cassazione riguarda il potere del giudice di diminuire i valori medi delle tabelle. La Corte ha ricostruito l’evoluzione dell’articolo 4 del d.m. n. 55 del 2014 e ha attribuito rilievo alla modifica introdotta dal d.m. n. 37 del 2018. In quel regime, la disposizione stabilisce che i valori medi possono essere diminuiti, ma non oltre il cinquanta per cento. La formulazione non lascia al giudice un potere illimitato di riduzione. Ne consegue che una liquidazione inferiore alla soglia consentita non può essere giustificata soltanto dalla modestia economica della controversia o dalla semplicità della questione trattata.
IL VALORE DELLA CONTROVERSIA SI DETERMINA SUL DISPUTATUM
La sentenza affronta anche il criterio per individuare lo scaglione applicabile. La Cassazione ribadisce che, ai fini del rimborso delle spese di lite poste a carico della parte soccombente, il valore della controversia va determinato secondo il criterio del disputatum. Occorre quindi guardare a quanto è stato effettivamente richiesto nell’atto introduttivo o, quando l’impugnazione riguarda soltanto una parte della decisione, all’oggetto concreto dell’impugnazione. Questo criterio evita che la liquidazione venga scollegata dal reale contenuto economico della domanda sottoposta al giudice.
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LA FASE DI TRATTAZIONE NON DIPENDE SEMPRE DA UNA PROVA TESTIMONIALE
Un terzo passaggio rilevante riguarda le fasi processuali da considerare nella liquidazione. La Cassazione afferma che la trattazione del processo, anche quando non venga espletata una vera istruzione probatoria, può legittimare il riconoscimento del compenso relativo alla fase di trattazione. Non è quindi corretto identificare automaticamente tale fase con l’assunzione di testimoni, consulenze o altri mezzi istruttori. La trattazione comprende attività difensive e processuali che possono essere effettivamente svolte anche in una causa decisa prevalentemente sulla documentazione o su questioni di diritto.
LE SOMME LIQUIDATE NEL CASO CONCRETO
Nel caso esaminato, la Corte di merito aveva liquidato cento euro per il primo grado e quattrocento euro per il secondo grado. Il valore della controversia era pari a 155,14 euro. La Cassazione ha verificato il risultato applicando i parametri del regime temporale pertinente e ha rilevato che, per il primo grado, considerando le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, l’importo minimo ottenibile dopo la riduzione consentita era comunque superiore a quanto liquidato. Diritto Pratico riporta, in particolare, un valore minimo di 278 euro per il primo grado. La differenza non era quindi frutto di una semplice scelta all’interno del margine discrezionale, ma di una riduzione oltre il limite normativo.
PERCHÉ IL VALORE MODESTO DELLA CAUSA NON AZZERA IL LAVORO DIFENSIVO
La pronuncia ricorda indirettamente un dato molto concreto: il valore economico della pretesa non coincide con il lavoro necessario per instaurare, seguire e definire un giudizio. Anche una controversia di importo ridotto richiede studio della questione, predisposizione degli atti, rispetto dei termini e gestione del contraddittorio. I parametri forensi servono proprio a rendere la liquidazione prevedibile e coerente con la struttura dell’attività svolta. Il giudice mantiene un margine di valutazione, ma questo margine deve essere esercitato all’interno delle soglie previste dalla disciplina applicabile.
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