Quando una vendita può nascondere una donazione
La sentenza n. 9/2026 della Corte d’Appello di Ancona riguarda l’azione con cui l’erede legittimario sostiene che una vendita compiuta dal de cuius sia stata in realtà simulata e abbia nascosto una donazione. La questione è frequente nelle successioni in cui un bene rilevante viene trasferito a uno dei familiari prima della morte e gli altri eredi contestano l’effettività del prezzo.
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Il legittimario agisce come terzo
Quando il legittimario propone l’azione di simulazione insieme alla domanda di riduzione della donazione dissimulata, è considerato terzo rispetto al contratto. Questo gli consente di utilizzare anche prova testimoniale e presunzioni, superando i limiti che normalmente valgono tra le parti del contratto simulato.
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Il pagamento del prezzo diventa centrale
Se l’erede allega elementi seri che fanno apparire fittizia la vendita, l’acquirente deve essere in grado di dimostrare il pagamento effettivo del prezzo. La semplice dichiarazione contenuta nel rogito non è sempre sufficiente quando è contestata la realtà dell’operazione. Bonifici, assegni, movimenti bancari e disponibilità economica dell’acquirente assumono quindi grande rilievo.
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