Il caso deciso dal Tribunale di Bergamo
Con la sentenza n. 187 del 26 febbraio 2026, il Tribunale di Bergamo ha deciso una causa di separazione giudiziale iscritta al n. 4605/2025 R.G., relativa a una coppia sposata nel 2005 e con una figlia minorenne nata nel 2009. Il ricorrente aveva chiesto la separazione, l’affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre e un contributo di mantenimento a proprio carico di 300 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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La decisione offre uno spunto utile per distinguere con precisione affidamento, collocamento, mantenimento e ripartizione delle spese, evitando di trattarli come aspetti indistinti della stessa questione.
Affidamento condiviso: la regola di partenza
L’art. 337-ter c.c. pone al centro l’interesse morale e materiale del figlio e prevede, come criterio ordinario, che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L’affidamento condiviso riguarda soprattutto l’esercizio della responsabilità genitoriale e la partecipazione alle decisioni di maggiore interesse: istruzione, salute, educazione, scelte scolastiche e formative.
Affidamento condiviso non significa tempi identici
Una delle confusioni più frequenti consiste nell’equiparare affidamento condiviso e collocamento paritario. Non sono la stessa cosa.
Il giudice può prevedere che il minore viva prevalentemente presso uno dei genitori pur mantenendo l’affidamento condiviso, quando questa organizzazione garantisca maggiore stabilità scolastica, abitativa e relazionale.
Il collocamento prevalente presso un genitore
Nel caso bergamasco il ricorrente aveva chiesto il collocamento prevalente della figlia presso la madre. Una soluzione di questo tipo non attribuisce automaticamente alla madre un potere decisionale esclusivo.
Il collocamento individua soprattutto la sede abituale della vita quotidiana del minore, mentre le decisioni di maggiore interesse restano normalmente condivise.
Quando può essere disposto l’affidamento esclusivo
L’art. 337-quater c.c. consente l’affidamento esclusivo quando l’affidamento all’altro genitore risulti contrario all’interesse del minore.
La deroga al modello condiviso richiede quindi elementi concreti e non può essere fondata sul solo conflitto tra i genitori.
Il diritto del figlio a mantenere rapporti con entrambi i genitori
L’art. 315-bis c.c. riconosce al figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, oltre al diritto di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti.
Questo principio orienta l’intero assetto dei provvedimenti sulla separazione: il punto di vista giuridico non è quello della rivendicazione del genitore, ma quello dell’interesse del figlio.
Il dovere di mantenimento
L’art. 316-bis c.c. stabilisce che i genitori devono adempiere i propri obblighi verso i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Il contributo economico non dipende quindi soltanto dal reddito dichiarato, ma dall’intero quadro delle risorse e delle capacità economiche.
Come si determina l’assegno di mantenimento
L’art. 337-ter c.c. richiede di considerare le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore economico dei compiti domestici e di cura.
L’importo non è quindi il risultato di una formula automatica né di una percentuale fissa sullo stipendio.
Il contributo di 300 euro richiesto nel caso concreto
Nel ricorso introduttivo il padre aveva proposto un contributo mensile di 300 euro per la figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie.
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Questo dato va letto nel contesto complessivo del caso: la congruità di una somma dipende sempre dalle risorse dei genitori, dai costi effettivi della minore e dall’organizzazione concreta dei tempi di cura.
Assegno mensile e mantenimento diretto
Il genitore non collocatario contribuisce normalmente attraverso un assegno periodico, mentre entrambi sostengono direttamente alcune spese durante i periodi di permanenza con il figlio.
La misura dell’assegno deve quindi evitare sia duplicazioni sia scoperture, tenendo conto di ciò che ciascun genitore sostiene direttamente.
Spese ordinarie e spese straordinarie
Le spese ordinarie rientrano normalmente nel contributo mensile: alimentazione, abbigliamento ordinario, utenze, piccole spese scolastiche e quotidiane.
Le spese straordinarie sono invece costi non ricorrenti o non integralmente prevedibili, spesso di natura sanitaria, scolastica, sportiva o formativa, e vengono ripartite separatamente.
Perché il 50% non è sempre obbligatorio
La ripartizione delle spese straordinarie in misura paritaria è frequente, ma non costituisce un automatismo legale.
Quando le condizioni economiche dei genitori sono molto diverse, il giudice può stabilire percentuali differenti per rispettare il principio di proporzionalità.
Le spese che richiedono preventivo accordo
È opportuno distinguere le spese straordinarie che possono essere sostenute senza previa concertazione da quelle che richiedono un accordo preventivo, soprattutto quando si tratti di attività facoltative o di importo elevato.
Una disciplina precisa riduce il rischio che il conflitto si sposti, dopo la separazione, sui rimborsi.
La prova della situazione economica
L’art. 2697 c.c. costituisce il riferimento generale per l’onere della prova. Nei procedimenti familiari la situazione economica deve essere ricostruita attraverso dati concreti e verificabili.
Dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratti conto, proprietà immobiliari, partecipazioni societarie, mutui, canoni e spese ricorrenti concorrono a fornire una fotografia attendibile delle capacità economiche.
Il reddito dichiarato non esaurisce la valutazione
Il giudice può considerare anche patrimonio, disponibilità finanziarie, tenore di vita, capacità lavorativa, utilità abitative e altri elementi economici incompatibili con una rappresentazione meramente formale del reddito.
L’obiettivo è ricostruire la reale capacità contributiva di ciascun genitore.
Il valore economico del lavoro di cura
L’art. 337-ter c.c. impone di valorizzare anche i compiti domestici e di cura. Il genitore che sostiene la parte prevalente dell’organizzazione quotidiana del figlio offre un contributo economicamente rilevante anche quando non si traduce in un pagamento monetario.
Scuola, accompagnamenti, visite, attività extrascolastiche e gestione della vita quotidiana incidono quindi sul bilanciamento complessivo.
La casa familiare
L’art. 337-sexies c.c. disciplina l’assegnazione della casa familiare avendo prioritariamente riguardo all’interesse dei figli.
La permanenza del minore nell’ambiente domestico abituale può assumere rilievo anche nella scelta del collocamento prevalente e nell’equilibrio economico tra i genitori.
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