Approfondimenti

Famiglia · 10 min · 20 settembre 2026

SEPARAZIONE GIUDIZIALE, AFFIDO CONDIVISO E MANTENIMENTO: TRIBUNALE DI BERGAMO N. 187/2026

Figli minori, collocamento e contributo economico

Tribunale di Bergamo n. 187/2026: separazione giudiziale con figlia minorenne, affidamento condiviso, collocamento prevalente, mantenimento e spese straordinarie.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE, AFFIDO CONDIVISO E MANTENIMENTO: TRIBUNALE DI BERGAMO N. 187/2026

Il caso deciso dal Tribunale di Bergamo

Con la sentenza n. 187 del 26 febbraio 2026, il Tribunale di Bergamo ha deciso una causa di separazione giudiziale iscritta al n. 4605/2025 R.G., relativa a una coppia sposata nel 2005 e con una figlia minorenne nata nel 2009. Il ricorrente aveva chiesto la separazione, l’affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre e un contributo di mantenimento a proprio carico di 300 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Spazio pubblicitario

La decisione offre uno spunto utile per distinguere con precisione affidamento, collocamento, mantenimento e ripartizione delle spese, evitando di trattarli come aspetti indistinti della stessa questione.

Affidamento condiviso: la regola di partenza

L’art. 337-ter c.c. pone al centro l’interesse morale e materiale del figlio e prevede, come criterio ordinario, che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

L’affidamento condiviso riguarda soprattutto l’esercizio della responsabilità genitoriale e la partecipazione alle decisioni di maggiore interesse: istruzione, salute, educazione, scelte scolastiche e formative.

Affidamento condiviso non significa tempi identici

Una delle confusioni più frequenti consiste nell’equiparare affidamento condiviso e collocamento paritario. Non sono la stessa cosa.

Il giudice può prevedere che il minore viva prevalentemente presso uno dei genitori pur mantenendo l’affidamento condiviso, quando questa organizzazione garantisca maggiore stabilità scolastica, abitativa e relazionale.

Il collocamento prevalente presso un genitore

Nel caso bergamasco il ricorrente aveva chiesto il collocamento prevalente della figlia presso la madre. Una soluzione di questo tipo non attribuisce automaticamente alla madre un potere decisionale esclusivo.

Il collocamento individua soprattutto la sede abituale della vita quotidiana del minore, mentre le decisioni di maggiore interesse restano normalmente condivise.

Quando può essere disposto l’affidamento esclusivo

L’art. 337-quater c.c. consente l’affidamento esclusivo quando l’affidamento all’altro genitore risulti contrario all’interesse del minore.

La deroga al modello condiviso richiede quindi elementi concreti e non può essere fondata sul solo conflitto tra i genitori.

Il diritto del figlio a mantenere rapporti con entrambi i genitori

L’art. 315-bis c.c. riconosce al figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, oltre al diritto di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti.

Questo principio orienta l’intero assetto dei provvedimenti sulla separazione: il punto di vista giuridico non è quello della rivendicazione del genitore, ma quello dell’interesse del figlio.

Il dovere di mantenimento

L’art. 316-bis c.c. stabilisce che i genitori devono adempiere i propri obblighi verso i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Il contributo economico non dipende quindi soltanto dal reddito dichiarato, ma dall’intero quadro delle risorse e delle capacità economiche.

Come si determina l’assegno di mantenimento

L’art. 337-ter c.c. richiede di considerare le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore economico dei compiti domestici e di cura.

L’importo non è quindi il risultato di una formula automatica né di una percentuale fissa sullo stipendio.

Il contributo di 300 euro richiesto nel caso concreto

Nel ricorso introduttivo il padre aveva proposto un contributo mensile di 300 euro per la figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie.

Spazio pubblicitario

Questo dato va letto nel contesto complessivo del caso: la congruità di una somma dipende sempre dalle risorse dei genitori, dai costi effettivi della minore e dall’organizzazione concreta dei tempi di cura.

Assegno mensile e mantenimento diretto

Il genitore non collocatario contribuisce normalmente attraverso un assegno periodico, mentre entrambi sostengono direttamente alcune spese durante i periodi di permanenza con il figlio.

La misura dell’assegno deve quindi evitare sia duplicazioni sia scoperture, tenendo conto di ciò che ciascun genitore sostiene direttamente.

Spese ordinarie e spese straordinarie

Le spese ordinarie rientrano normalmente nel contributo mensile: alimentazione, abbigliamento ordinario, utenze, piccole spese scolastiche e quotidiane.

Le spese straordinarie sono invece costi non ricorrenti o non integralmente prevedibili, spesso di natura sanitaria, scolastica, sportiva o formativa, e vengono ripartite separatamente.

Perché il 50% non è sempre obbligatorio

La ripartizione delle spese straordinarie in misura paritaria è frequente, ma non costituisce un automatismo legale.

Quando le condizioni economiche dei genitori sono molto diverse, il giudice può stabilire percentuali differenti per rispettare il principio di proporzionalità.

Le spese che richiedono preventivo accordo

È opportuno distinguere le spese straordinarie che possono essere sostenute senza previa concertazione da quelle che richiedono un accordo preventivo, soprattutto quando si tratti di attività facoltative o di importo elevato.

Una disciplina precisa riduce il rischio che il conflitto si sposti, dopo la separazione, sui rimborsi.

La prova della situazione economica

L’art. 2697 c.c. costituisce il riferimento generale per l’onere della prova. Nei procedimenti familiari la situazione economica deve essere ricostruita attraverso dati concreti e verificabili.

Dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratti conto, proprietà immobiliari, partecipazioni societarie, mutui, canoni e spese ricorrenti concorrono a fornire una fotografia attendibile delle capacità economiche.

Il reddito dichiarato non esaurisce la valutazione

Il giudice può considerare anche patrimonio, disponibilità finanziarie, tenore di vita, capacità lavorativa, utilità abitative e altri elementi economici incompatibili con una rappresentazione meramente formale del reddito.

L’obiettivo è ricostruire la reale capacità contributiva di ciascun genitore.

Il valore economico del lavoro di cura

L’art. 337-ter c.c. impone di valorizzare anche i compiti domestici e di cura. Il genitore che sostiene la parte prevalente dell’organizzazione quotidiana del figlio offre un contributo economicamente rilevante anche quando non si traduce in un pagamento monetario.

Scuola, accompagnamenti, visite, attività extrascolastiche e gestione della vita quotidiana incidono quindi sul bilanciamento complessivo.

La casa familiare

L’art. 337-sexies c.c. disciplina l’assegnazione della casa familiare avendo prioritariamente riguardo all’interesse dei figli.

La permanenza del minore nell’ambiente domestico abituale può assumere rilievo anche nella scelta del collocamento prevalente e nell’equilibrio economico tra i genitori.

Spazio pubblicitario

Praga, Repubblica Ceca — Beyond C. Trade S.E.
Beyond C. Trade S.E. — Legal & Corporate Services

Vuoi aprire una società in Repubblica Ceca?

Costituzione societaria, fiscalità competitiva e assistenza operativa per chi vuole sviluppare attività e nuove opportunità in Repubblica Ceca.

Beyond C. Trade S.E. · Legal & Corporate Services

Casa familiare e mantenimento non sono la stessa cosa

L’assegnazione della casa non sostituisce automaticamente l’assegno di mantenimento. I due istituti rispondono a funzioni diverse e devono essere valutati insieme nel quadro economico complessivo.

Spazio pubblicitario

Il vantaggio abitativo può comunque incidere sul bilanciamento delle condizioni dei genitori.

Il rilievo della continuità scolastica

Quando il figlio è minorenne e inserito in un percorso scolastico stabile, il giudice tende a privilegiare soluzioni organizzative che riducano discontinuità e spostamenti eccessivi.

Il collocamento prevalente può quindi essere giustificato da esigenze logistiche e relazionali, senza diminuire il ruolo dell’altro genitore.

Tempi di frequentazione e qualità della relazione

Non conta soltanto il numero aritmetico dei giorni trascorsi con ciascun genitore. Devono essere valutate la qualità della relazione, la concreta disponibilità, gli orari di lavoro e la compatibilità con gli impegni scolastici del figlio.

Un calendario formalmente paritario ma impraticabile può essere meno tutelante di un’organizzazione più stabile e realistica.

La volontà del minore

L’età e il grado di maturità del figlio possono rendere rilevante la sua opinione sulle modalità di vita e frequentazione.

L’ascolto non attribuisce al minore il potere di decidere, ma consente al giudice di comprendere meglio esigenze e relazioni familiari.

La responsabilità genitoriale resta condivisa

Anche quando il figlio vive prevalentemente con uno dei genitori, le decisioni di maggiore interesse devono essere normalmente assunte congiuntamente.

Le decisioni ordinarie possono invece essere adottate separatamente nei periodi in cui il figlio si trova con ciascun genitore, secondo l’organizzazione stabilita.

Il conflitto tra i genitori non basta per escludere la condivisione

La conflittualità, anche intensa, non giustifica automaticamente l’affidamento esclusivo.

Occorre verificare se il conflitto incida concretamente sulla capacità di assumere decisioni nell’interesse del figlio e sulla sua serenità.

Quando può essere modificato l’assetto

L’art. 337-quinquies c.c. consente di chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento quando mutino le circostanze.

Aumenti o riduzioni stabili di reddito, cambi di residenza, esigenze nuove del figlio o variazioni rilevanti nei tempi di cura possono giustificare una revisione.

La separazione non cristallizza per sempre le condizioni

Il provvedimento fotografa una situazione in un momento determinato. Le condizioni familiari possono cambiare e l’ordinamento consente di adeguare l’assetto quando sopravvengano fatti nuovi realmente significativi.

Non ogni variazione occasionale giustifica però una modifica: serve un cambiamento stabile e rilevante.

Assegno unico e contributo di mantenimento

Spazio pubblicitario

L’assegno unico costituisce una risorsa destinata ai figli e deve essere coordinato con l’assetto economico complessivo stabilito tra i genitori.

La sua percezione non elimina automaticamente l’obbligo di mantenimento, ma può incidere sulla valutazione delle risorse concretamente disponibili.

Come documentare le spese del figlio

È utile distinguere le spese ricorrenti da quelle occasionali e predisporre una ricostruzione realistica dei costi di scuola, salute, attività sportive, trasporti e vita quotidiana.

Una documentazione ordinata è più utile di una somma globale priva di riscontri.

Come preparare il quadro economico dei genitori

Oltre ai redditi è opportuno indicare mutui, canoni, spese abitative, costi di trasporto, eventuali altri figli, esposizioni debitorie e disponibilità patrimoniali.

Il giudice deve comprendere non solo quanto ciascun genitore guadagna, ma quale sia la sua effettiva capacità di contribuire.

Il ruolo degli accordi tra i genitori

Anche in un procedimento iniziato in forma contenziosa, i genitori possono raggiungere accordi sulle condizioni della separazione.

Il giudice verifica comunque che le condizioni relative alla figlia siano compatibili con il suo interesse e non si limita a recepire automaticamente la volontà degli adulti.

Perché le clausole devono essere precise

Tempi di frequentazione, festività, vacanze, spese straordinarie, modalità di rimborso e criteri di comunicazione dovrebbero essere descritti con sufficiente precisione.

Molti contenziosi successivi derivano da formule troppo generiche e non da un vero cambiamento delle condizioni familiari.

Il principio costituzionale

L’art. 30 Cost. riconosce il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

La disciplina della separazione deve quindi garantire continuità alla responsabilità genitoriale anche dopo la cessazione della convivenza.

Cosa insegna la sentenza n. 187/2026

La decisione bergamasca mostra che affidamento, collocamento e mantenimento devono essere costruiti in modo coordinato, partendo dalla situazione reale della famiglia e non da automatismi.

Nel caso concreto, il ricorso stesso proponeva un assetto fondato su affidamento condiviso, collocamento prevalente presso la madre e contributo economico paterno: tre elementi distinti ma strettamente collegati.

Conclusioni

La separazione con figli minori richiede una ricostruzione concreta delle esigenze del figlio, dei tempi di cura e della capacità economica dei genitori. L’affidamento condiviso resta la regola di riferimento, mentre collocamento e mantenimento devono essere calibrati sulla situazione reale.

La qualità del provvedimento dipende molto dalla qualità delle informazioni offerte al giudice: documentazione economica completa, proposta organizzativa realistica, disciplina chiara delle spese e attenzione alla stabilità del minore sono gli elementi che consentono di costruire un assetto sostenibile nel tempo.

Spazio pubblicitario

Percorsi principali

Le pagine principali raccolgono gli approfondimenti dello Studio per materia e aiutano a seguire un percorso ordinato tra gli articoli collegati.

Pagina principale Lavoro

Lavoro

Licenziamenti, dimissioni, retribuzioni non corrisposte e contestazioni disciplinari: situazioni in cui i termini decorrono subito e le decisioni dei primi giorni pesano sul risultato finale.

Pagina principale Famiglia

Famiglia

Separazione, affidamento dei figli e mantenimento: scelte che incidono sulla vita quotidiana e che richiedono accordi chiari, sostenibili nel tempo e verificabili.

Pagina principale Casa e immobili

Casa e immobili

Sfratti, vizi dell'immobile e controversie condominiali: questioni in cui contano i termini di denuncia, la documentazione tecnica e la corretta gestione delle comunicazioni.

Pagina principale Impresa

Impresa

Contratti, crediti insoluti e responsabilità: la tutela dell'impresa passa dalla qualità dei documenti e dalla rapidità con cui si interviene sulle posizioni critiche.

Pagina principale Debiti e crediti

Debiti e crediti

Decreti ingiuntivi, pignoramenti e piani di rientro: che si sia creditori o debitori, i margini di manovra dipendono dal momento in cui ci si attiva.

Pagina principale Risarcimenti

Risarcimenti

Sinistri stradali, danno alla persona e responsabilità civile: il risarcimento si costruisce sulla documentazione raccolta fin dai primi giorni.

Pagina principale Penale

Penale

Difesa dell'indagato e dell'imputato, denunce e querele: nel procedimento penale i termini sono brevi e ogni dichiarazione ha conseguenze immediate.

Pagina principale Banche e finanza

Banche e finanza

Mutui, finanziamenti e rapporti bancari: tassi, spese e condizioni applicate possono differire da quanto pattuito e meritano una verifica tecnica sui documenti.

Pagina principale Crisi d'impresa

Crisi d'impresa

Sovraindebitamento, ristrutturazioni e procedure concorsuali: strumenti che tutelano l'imprenditore e la persona quando vengono attivati per tempo.

Assistenza a Spinea e Venezia

Dalla sede di Spinea lo Studio segue clienti di Venezia, Mestre e della Città metropolitana. Le pagine territoriali raccolgono i servizi e gli approfondimenti collegati alle principali materie.

Seguici sui social

Ogni situazione è diversa dalla pagina che la descrive.

Racconta il tuo caso