Il caso deciso dal Tribunale di Vicenza
Con la sentenza n. 287 del 4 marzo 2026, il Tribunale di Vicenza ha definito una separazione consensuale nella quale i coniugi avevano regolato in modo particolarmente dettagliato non soltanto i rapporti con le figlie e gli aspetti economici principali, ma anche questioni accessorie della vita familiare, compresa la gestione del cane di famiglia.
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La decisione è interessante perché mostra fino a che punto l’autonomia negoziale dei coniugi possa essere utilizzata per costruire un assetto su misura, purché le clausole siano lecite, sufficientemente determinate e compatibili con l’interesse dei figli.
Separazione consensuale e autonomia delle parti
L’art. 1322 c.c. riconosce l’autonomia contrattuale nei limiti stabiliti dalla legge. Nella separazione consensuale questa autonomia si esprime nella possibilità di disciplinare, con accordo, molti profili patrimoniali e organizzativi conseguenti alla cessazione della convivenza.
Il giudice non sostituisce automaticamente le proprie scelte a quelle dei coniugi, ma verifica che l’accordo non contrasti con norme imperative e, soprattutto, che le condizioni riguardanti i figli siano coerenti con il loro interesse.
La casa familiare
Nel caso vicentino la casa familiare veniva assegnata alla madre, convivente con le figlie, così da garantire continuità abitativa alla prole.
Questa scelta è coerente con la funzione propria dell’assegnazione della casa familiare, che mira a tutelare l’interesse dei figli e non a creare un vantaggio patrimoniale autonomo in favore di uno dei coniugi.
Il mantenimento delle figlie
Le condizioni concordate prevedevano un contributo mensile a carico del padre e una ripartizione specifica delle spese straordinarie.
Il criterio generale resta quello della proporzionalità alle risorse dei genitori, tenendo conto delle esigenze delle figlie e dell’organizzazione concreta dei tempi di cura.
Il diritto dei figli al mantenimento
L’art. 315-bis c.c. riconosce al figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori.
L’art. 316-bis c.c. stabilisce che i genitori devono adempiere tali obblighi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Assegno unico universale ripartito al 50%
Uno dei punti espressamente recepiti dal Tribunale riguarda l’assegno unico universale, che le parti avevano deciso di ripartire nella misura del 50% ciascuno.
La sentenza conferma che, nell’ambito di una separazione consensuale, le parti possono concordare questa modalità quando essa si inserisca coerentemente nell’assetto economico complessivo.
L’assegno unico non sostituisce il mantenimento
L’assegno unico è una misura pubblica destinata ai figli e non sostituisce automaticamente il contributo di mantenimento dovuto da un genitore all’altro.
Va quindi coordinato con assegno mensile, spese straordinarie, tempi di permanenza e costi sostenuti direttamente da ciascun genitore.
Il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
La sentenza ammette anche la pattuizione con cui un genitore si obbliga a versare all’altro un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente.
L’art. 337-septies c.c. disciplina il mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e consente al giudice di disporre un assegno periodico.
Perché il maggiorenne può essere ancora mantenuto
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La maggiore età non determina automaticamente la cessazione del mantenimento. Occorre verificare se il figlio abbia completato il percorso formativo, se stia cercando concretamente lavoro e se abbia raggiunto una reale autonomia economica.
L’accordo dei genitori può disciplinare importi e modalità, ma deve essere formulato in modo tale da non creare incertezze sulla durata e sui presupposti della prestazione.
Il contributo per il cane
L’elemento più peculiare della decisione riguarda il cane di famiglia. Le parti avevano stabilito che il padre versasse alla madre 25 euro mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dell’animale.
Il Tribunale ha ritenuto la clausola pienamente ammissibile come regolamentazione patrimoniale tra i coniugi.
Che cosa comprendeva il contributo ordinario
La clausola specificava che i 25 euro mensili comprendevano cibo, spese veterinarie ordinarie, vaccini e antiparassitari.
Questa precisione è importante perché evita successive discussioni su quali costi debbano essere considerati ordinari e quali, invece, straordinari.
L’assicurazione dell’animale
L’accordo prevedeva inoltre che il padre sostenesse il costo dell’assicurazione del cane, fornendo alla madre copia della polizza e della ricevuta di pagamento a ogni scadenza.
Anche questo mostra come una clausola apparentemente secondaria possa essere disciplinata con un livello di dettaglio sufficiente a renderla concretamente applicabile.
Le spese veterinarie straordinarie
Le spese straordinarie relative al cane venivano ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
La ripartizione non era quindi paritaria, segno che l’accordo era stato costruito in funzione delle condizioni economiche e organizzative concrete della famiglia.
Il semestre di prova
Le parti avevano previsto un periodo di prova di sei mesi durante il quale il cane sarebbe rimasto con la madre.
Se, trascorso il semestre, la madre avesse dichiarato di non poter sostenere tale regime, il padre avrebbe preso con sé l’animale entro una settimana dalla richiesta.
La clausola di riequilibrio
L’accordo prevedeva anche il meccanismo inverso: se il cane fosse passato stabilmente con il padre, sarebbe stata la madre a versare 25 euro mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario.
Questa clausola mostra una struttura equilibrata e funzionale, perché collega l’obbligo economico al soggetto presso il quale l’animale non vive abitualmente.
Le modalità di frequentazione del cane
L’accordo regolava persino i momenti nei quali il padre poteva avere con sé il cane, coordinandoli con i tempi di frequentazione della figlia.
È un esempio particolarmente chiaro di come l’autonomia privata possa estendersi a profili della vita familiare che non sono tipizzati dal codice, purché non contrari alla legge.
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