Molte cause di risarcimento non si perdono nel merito, ma sul terreno processuale: allegazioni generiche, prove non riproposte nei modi corretti, documenti prodotti fuori termine. La Corte d''Appello di Napoli, con la sentenza n. 2466/2025 del 15 maggio 2025, offre un esempio molto chiaro di questo rischio.
Il caso
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Una società chiedeva il risarcimento dei danni a un ente locale, lamentando di non aver potuto riutilizzare alcune attrezzature informatiche, in precedenza noleggiate a una fondazione per un progetto multimediale, a causa della mancata restituzione. Deduceva un danno emergente (costo delle attrezzature e loro utilizzo illegittimo) e un lucro cessante (mancato noleggio).
L''ente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, essendo estraneo al rapporto negoziale originario, e contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria.
Il Tribunale rigettava la domanda: pur disattendendo l''eccezione di legittimazione e qualificando l''azione come extracontrattuale, riteneva non provati i fatti costitutivi, non risultando né l''acquisizione dei beni al patrimonio dell''ente, né un profitto da essi tratto, né proposte di acquisto o noleggio ricevute dalla società.
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Le istanze istruttorie non riproposte si presumono abbandonate
In appello la società reiterava interrogatorio formale e prova testimoniale. La Corte le ha dichiarate inammissibili: le istanze istruttorie rigettate in primo grado devono essere riproposte in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, non con un generico richiamo agli atti difensivi precedenti. In mancanza si presumono abbandonate, e la presunzione non è superata dagli scritti conclusionali se da essi non emerge una volontà inequivoca di insistere.
Analogamente, è stata disattesa la richiesta di consulenza tecnica d''ufficio per la quantificazione del danno: la CTU non può sopperire all''onere della parte di allegare specificamente i pregiudizi subiti e di fornirne la prova.
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