La regola oggi è diversa da quella applicata in passato
Dal 14 giugno 2023 il genitore di figli minori che chiede il proprio passaporto non deve più ottenere l’assenso dell’altro genitore. Il d.l. 69/2023, poi convertito dalla legge 103/2023, ha modificato la legge 1185/1967 e ha sostituito il precedente meccanismo con una tutela mirata: l’inibitoria giudiziale prevista dall’art. 3-bis.
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Questa modifica è decisiva per leggere correttamente anche Cass., Sezioni Unite, n. 22048/2023. La sentenza nasce dal sistema precedente e conserva interesse per i principi processuali e per il bilanciamento tra libertà di espatrio e tutela dei figli, ma la procedura amministrativa oggi è cambiata.
Libertà di espatrio e tutela dei figli
L’art. 16 Cost. riconosce a ogni cittadino la libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. La presenza di figli minori non comporta quindi, da sola, una compressione automatica della libertà di circolazione del genitore.
Al tempo stesso l’ordinamento tutela il diritto dei figli a ricevere mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale. Gli artt. 30 Cost. e 316-bis c.c. concorrono a definire questo quadro di responsabilità genitoriale.
Che cosa prevede l’art. 3-bis della legge sui passaporti
Il nuovo art. 3-bis della legge 1185/1967 consente all’altro genitore o al pubblico ministero di chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto quando esista un concreto e attuale pericolo che, a causa del trasferimento all’estero, il genitore possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi verso i figli.
La misura non può essere fondata su timori astratti, sulla semplice conflittualità tra i genitori o sul fatto che uno di essi desideri viaggiare. La legge richiede un pericolo concreto e attuale, da valutare sulla base di circostanze specifiche e documentabili.
Durata e competenza
L’inibitoria può essere disposta per un periodo non superiore a due anni. L’istanza è presentata al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale; se il minore risiede all’estero, rileva il tribunale individuato in relazione al Comune di iscrizione AIRE secondo la disciplina speciale.
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Il provvedimento viene comunicato agli uffici competenti al rilascio del documento. La funzione della misura è preventiva: evitare che il trasferimento all’estero diventi lo strumento per sottrarsi concretamente agli obblighi genitoriali.
Il passaporto del genitore non va confuso con quello del figlio
La semplificazione riguarda il documento del genitore. Per il rilascio del passaporto o del documento valido per l’espatrio al figlio minorenne continua invece a essere richiesto l’assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo i rimedi previsti in caso di mancato assenso.
Questa distinzione evita un errore frequente: affermare che dal 2023 l’assenso sia scomparso in ogni pratica che coinvolga un minore. Non è così; è cambiata la posizione del genitore che richiede il proprio documento.
Cassazione Sezioni Unite n. 22048/2023
Le Sezioni Unite n. 22048/2023 hanno esaminato il precedente procedimento fondato sull’art. 3, lett. b), della legge 1185/1967. La Corte ha riconosciuto la natura decisoria del provvedimento che incide sulla libertà di espatrio del genitore e sulla salvaguardia dei diritti del minore, affrontando anche il tema della ricorribilità in Cassazione.
Il precedente non va però presentato come descrizione della procedura vigente. Il d.l. 69/2023 ha eliminato la necessità dell’assenso dell’altro genitore per il passaporto del genitore e ha introdotto l’inibitoria dell’art. 3-bis. L’aggiornamento normativo è quindi essenziale.
Quali fatti possono assumere rilievo
Possono essere valutati, a titolo esemplificativo, precedenti inadempimenti gravi agli obblighi di mantenimento, condotte dirette a sottrarre risorse, progetti di trasferimento stabile non accompagnati da garanzie, dichiarazioni o comportamenti che rendano concreto il rischio di sottrazione agli obblighi verso i figli.
Nessun singolo elemento produce automaticamente l’inibitoria. Il giudice deve valutare il quadro complessivo, la situazione economica, la condotta tenuta nel tempo, la natura degli obblighi e l’attualità del rischio.
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