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Approfondimento · 11 min · 5 agosto 2024

RILASCIO O NEGAZIONE DEL RILASCIO DEL PASSAPORTO AL GENITORE DI PROLE MINORE

Passaporto del genitore con figli minori: dopo la riforma del 2023 non serve più l’assenso dell’altro genitore; resta possibile l’inibitoria giudiziale in presenza di un pericolo concreto e attuale.

RILASCIO O NEGAZIONE DEL RILASCIO DEL PASSAPORTO AL GENITORE DI PROLE MINORE

La regola oggi è diversa da quella applicata in passato

Dal 14 giugno 2023 il genitore di figli minori che chiede il proprio passaporto non deve più ottenere l’assenso dell’altro genitore. Il d.l. 69/2023, poi convertito dalla legge 103/2023, ha modificato la legge 1185/1967 e ha sostituito il precedente meccanismo con una tutela mirata: l’inibitoria giudiziale prevista dall’art. 3-bis.

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Questa modifica è decisiva per leggere correttamente anche Cass., Sezioni Unite, n. 22048/2023. La sentenza nasce dal sistema precedente e conserva interesse per i principi processuali e per il bilanciamento tra libertà di espatrio e tutela dei figli, ma la procedura amministrativa oggi è cambiata.

Libertà di espatrio e tutela dei figli

L’art. 16 Cost. riconosce a ogni cittadino la libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. La presenza di figli minori non comporta quindi, da sola, una compressione automatica della libertà di circolazione del genitore.

Al tempo stesso l’ordinamento tutela il diritto dei figli a ricevere mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale. Gli artt. 30 Cost. e 316-bis c.c. concorrono a definire questo quadro di responsabilità genitoriale.

Che cosa prevede l’art. 3-bis della legge sui passaporti

Il nuovo art. 3-bis della legge 1185/1967 consente all’altro genitore o al pubblico ministero di chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto quando esista un concreto e attuale pericolo che, a causa del trasferimento all’estero, il genitore possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi verso i figli.

La misura non può essere fondata su timori astratti, sulla semplice conflittualità tra i genitori o sul fatto che uno di essi desideri viaggiare. La legge richiede un pericolo concreto e attuale, da valutare sulla base di circostanze specifiche e documentabili.

Durata e competenza

L’inibitoria può essere disposta per un periodo non superiore a due anni. L’istanza è presentata al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale; se il minore risiede all’estero, rileva il tribunale individuato in relazione al Comune di iscrizione AIRE secondo la disciplina speciale.

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Il provvedimento viene comunicato agli uffici competenti al rilascio del documento. La funzione della misura è preventiva: evitare che il trasferimento all’estero diventi lo strumento per sottrarsi concretamente agli obblighi genitoriali.

Il passaporto del genitore non va confuso con quello del figlio

La semplificazione riguarda il documento del genitore. Per il rilascio del passaporto o del documento valido per l’espatrio al figlio minorenne continua invece a essere richiesto l’assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo i rimedi previsti in caso di mancato assenso.

Questa distinzione evita un errore frequente: affermare che dal 2023 l’assenso sia scomparso in ogni pratica che coinvolga un minore. Non è così; è cambiata la posizione del genitore che richiede il proprio documento.

Cassazione Sezioni Unite n. 22048/2023

Le Sezioni Unite n. 22048/2023 hanno esaminato il precedente procedimento fondato sull’art. 3, lett. b), della legge 1185/1967. La Corte ha riconosciuto la natura decisoria del provvedimento che incide sulla libertà di espatrio del genitore e sulla salvaguardia dei diritti del minore, affrontando anche il tema della ricorribilità in Cassazione.

Il precedente non va però presentato come descrizione della procedura vigente. Il d.l. 69/2023 ha eliminato la necessità dell’assenso dell’altro genitore per il passaporto del genitore e ha introdotto l’inibitoria dell’art. 3-bis. L’aggiornamento normativo è quindi essenziale.

Quali fatti possono assumere rilievo

Possono essere valutati, a titolo esemplificativo, precedenti inadempimenti gravi agli obblighi di mantenimento, condotte dirette a sottrarre risorse, progetti di trasferimento stabile non accompagnati da garanzie, dichiarazioni o comportamenti che rendano concreto il rischio di sottrazione agli obblighi verso i figli.

Nessun singolo elemento produce automaticamente l’inibitoria. Il giudice deve valutare il quadro complessivo, la situazione economica, la condotta tenuta nel tempo, la natura degli obblighi e l’attualità del rischio.

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Il mancato pagamento del mantenimento

Il semplice ritardo occasionale non equivale necessariamente al pericolo richiesto dall’art. 3-bis. Una storia di sistematico inadempimento, unita a elementi che facciano temere un trasferimento finalizzato a rendere più difficile l’esecuzione degli obblighi, può invece assumere un peso diverso.

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Il dovere di contribuzione ai bisogni dei figli trova oggi il suo riferimento civilistico anche nell’art. 316-bis c.c.. La tutela del minore non deve tuttavia trasformarsi in una sanzione preventiva scollegata dal pericolo concreto previsto dalla legge speciale.

La prova nell’istanza di inibitoria

Chi chiede la misura deve rappresentare fatti specifici e produrre, quando disponibili, documenti idonei: provvedimenti sul mantenimento, contestazioni di inadempimento, atti esecutivi, comunicazioni sul trasferimento, dati patrimoniali e ogni elemento capace di dimostrare l’attualità del rischio.

La regola generale dell’art. 2697 c.c. ricorda che l’affermazione di un diritto richiede la prova dei relativi fatti costitutivi. In un procedimento che incide su una libertà costituzionale, la precisione delle allegazioni è particolarmente importante.

Il rapporto con i provvedimenti di famiglia

L’inibitoria sul passaporto non sostituisce i provvedimenti sull’affidamento, sul collocamento o sul mantenimento. Se il problema è il mancato pagamento, esistono rimedi specifici per l’attuazione degli obblighi economici; se il problema riguarda il trasferimento del minore, la questione è ancora diversa dal viaggio del solo genitore.

È quindi necessario identificare l’interesse realmente da proteggere e scegliere lo strumento processuale appropriato, evitando di utilizzare la disciplina del passaporto come mezzo di pressione in un conflitto familiare.

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Che cosa deve fare il genitore che chiede il passaporto

La procedura amministrativa richiede oggi di dichiarare l’assenza di cause ostative e di inibitorie secondo la modulistica dell’autorità competente. Non è più necessario allegare l’assenso dell’altro genitore per ottenere il proprio passaporto.

Resta necessario verificare eventuali ulteriori cause ostative previste dalla legge sui passaporti. La riforma del 2023 ha modificato la specifica regola relativa alla presenza di figli minori, non ha eliminato l’intera disciplina dei requisiti per il rilascio.

Conclusioni

Oggi il punto di equilibrio è più preciso: il genitore con figli minori può ottenere il proprio passaporto senza l’assenso dell’altro, mentre la tutela dei figli è affidata a un’inibitoria giudiziale quando esista un pericolo concreto e attuale di sottrazione agli obblighi genitoriali. Cass. S.U. n. 22048/2023 resta un precedente importante, ma deve essere letto alla luce della riforma entrata in vigore il 14 giugno 2023.

Il punto giuridico da ricostruire prima di decidere come agire

Un approfondimento serio su “RILASCIO O NEGAZIONE DEL RILASCIO DEL PASSAPORTO AL GENITORE DI PROLE MINORE” non può fermarsi alla regola generale. Prima di scegliere una strategia occorre ricostruire il fatto concreto, individuare i soggetti coinvolti, ordinare cronologicamente gli eventi e verificare quali documenti siano realmente disponibili. In Famiglia, dettagli apparentemente secondari possono cambiare l'inquadramento della vicenda: una comunicazione inviata in una certa data, una clausola contrattuale, un pagamento, un comportamento successivo o l'esistenza di un precedente accordo possono incidere sulla tutela concretamente praticabile. Per questo passaporto del genitore con figli minori: dopo la riforma del 2023 non serve più l’assenso dell’altro genitore; resta possibile l’inibitoria giudiziale in presenza di un pericolo concreto e attuale. deve essere letto come punto di partenza, non come conclusione automatica applicabile a ogni caso.

La prima verifica dovrebbe quindi distinguere ciò che è certo da ciò che è soltanto riferito o presunto. Le affermazioni delle parti hanno valore diverso rispetto a documenti, ricevute, contratti, provvedimenti, certificazioni, messaggi o altri elementi oggettivamente riscontrabili. Una ricostruzione ordinata consente anche di individuare subito eventuali lacune probatorie e di capire se possano essere colmate prima che la controversia si irrigidisca.

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