Il caso deciso dalla Corte d’Appello di Campobasso
Con la sentenza n. 234 dell’8 giugno 2026, la Corte d’Appello di Campobasso ha esaminato una controversia nella quale una banca aveva promosso azione revocatoria contro atti dispositivi compiuti da un fideiussore, mentre il credito garantito era ancora oggetto di contestazione. La decisione è importante perché chiarisce che la tutela revocatoria non richiede un credito già definitivo, liquido ed esigibile.
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La Corte affronta inoltre i rapporti tra fideiussione bancaria, nullità parziale di clausole conformi allo schema ABI e decadenza ex art. 1957 c.c., mostrando come la revocatoria debba essere valutata insieme alla concreta tenuta della garanzia.
La norma centrale: art. 2901 c.c.
L’azione revocatoria ordinaria trova fondamento nell’art. 2901 c.c.. La norma consente al creditore di chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.
La funzione dell’azione è conservativa: non annulla l’atto, ma impedisce che esso possa essere opposto al creditore che ottiene la revocatoria, così da preservare la possibilità di agire esecutivamente sul bene.
Il credito può essere anche litigioso
La sentenza conferma che, ai fini della revocatoria, il credito può essere anche eventuale, condizionato o litigioso, purché non sia meramente pretestuoso. Non è quindi necessario attendere una sentenza definitiva che accerti la pretesa.
Questo principio evita che il debitore possa sottrarre beni alla garanzia patrimoniale durante il tempo necessario per definire il giudizio sul credito.
Perché il credito fideiussorio può bastare
Nel caso esaminato la ragione creditoria derivava da fideiussioni rilasciate a garanzia dell’esposizione di una società. La Corte ha ritenuto che l’esistenza di una pretesa seria e documentalmente fondata fosse sufficiente per promuovere la tutela revocatoria, anche se il garante contestava la validità o l’estensione della garanzia.
La fideiussione, ai sensi dell’art. 1936 c.c., obbliga personalmente il garante verso il creditore per l’adempimento dell’obbligazione altrui.
Eventus damni: non serve l’insolvenza totale
Per la revocatoria non è necessario dimostrare che il debitore sia diventato completamente insolvente. È sufficiente che l’atto renda più difficile, incerta o onerosa la futura soddisfazione del credito.
La valutazione deve quindi concentrarsi sull’effetto concreto dell’atto sul patrimonio residuo del debitore e sulla maggiore difficoltà di escussione.
Scientia damni e consapevolezza del pregiudizio
Quando l’atto è successivo al sorgere del credito, rileva la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Nei casi previsti dalla legge può essere necessario valutare anche la posizione del terzo beneficiario dell’atto.
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La prova può essere ricavata anche da elementi indiziari: rapporti familiari, prossimità temporale tra richiesta di pagamento e atto dispositivo, gratuità dell’atto o situazione patrimoniale già compromessa.
Fideiussione omnibus e nullità ABI
La Corte ha esaminato anche la contestazione relativa a clausole conformi allo schema ABI. Il punto centrale è che la possibile nullità di alcune clausole non comporta automaticamente la nullità dell’intera fideiussione.
Il garante deve indicare quali clausole siano invalide, dimostrarne la corrispondenza con quelle oggetto dell’accertamento antitrust e spiegare perché la loro eliminazione incida concretamente sulla pretesa creditoria.
Nullità parziale e conservazione della garanzia
La regola generale è la conservazione del contratto per la parte non colpita da nullità, salvo che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza la clausola invalida.
Per sostenere la nullità totale della fideiussione occorre quindi dimostrare un nesso di interdipendenza tale da rendere inscindibile la clausola nulla dall’intero assetto negoziale.
Le eccezioni opponibili dal fideiussore
L’art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo quelle escluse dalla legge.
Questo principio consente al garante di contestare, nei limiti applicabili, l’esistenza o la misura del debito garantito, ma non elimina la necessità di formulare eccezioni precise e documentate.
Art. 1957 c.c. e decadenza del creditore
L’art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore propone le proprie istanze contro il debitore entro il termine previsto e le coltiva con diligenza.
La questione diventa particolarmente importante quando la fideiussione contiene clausole che derogano alla disciplina ordinaria o prevedono il pagamento a prima richiesta.
Clausola a prima richiesta e iniziativa stragiudiziale
La sentenza n. 234/2026 chiarisce che, in presenza di una clausola a prima richiesta formulata in determinati termini, anche un’iniziativa stragiudiziale può assumere rilievo ai fini del rispetto dell’art. 1957 c.c.
Non esiste però un automatismo valido per ogni garanzia: occorre leggere il testo concreto della clausola e verificare quale attività il creditore fosse tenuto a compiere per conservare la garanzia.
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