La revisione non è un nuovo processo sul divorzio
La Corte d’Appello di Palermo, sentenza n. 710/2026, chiarisce che la revisione dell’assegno divorzile non consente di riaprire da zero valutazioni già compiute. Il giudice deve verificare se siano intervenuti fatti nuovi, successivi alla decisione precedente, tali da modificare in modo apprezzabile l’equilibrio economico tra gli ex coniugi.
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Servono sopravvenienze reali
Per ottenere una modifica occorre dimostrare un cambiamento concreto: perdita o aumento significativo del reddito, pensionamento, nuova stabile occupazione, variazioni patrimoniali, nuovi oneri familiari o altre circostanze economicamente rilevanti. Non basta sostenere che la decisione originaria fosse troppo alta o troppo bassa.
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L’indipendenza dei figli non basta sempre
La Corte evidenzia che la sopravvenuta indipendenza economica dei figli non modifica automaticamente l’assegno divorzile. Se entrambi gli ex coniugi contribuivano al mantenimento dei figli, la cessazione di tale onere può incidere su entrambi in modo analogo e quindi non alterare l’equilibrio economico che aveva giustificato l’assegno.
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