La conclusione di un contratto valido non esclude, da sola, che una delle parti possa avere diritto al risarcimento del danno per la condotta scorretta tenuta dall’altra durante la formazione o l’esecuzione delle trattative. È questo uno dei passaggi di maggiore interesse della sentenza della Corte di Cassazione n. 6485/2026 del 18 marzo 2026, che affronta il tema della responsabilità precontrattuale quando il comportamento contrario a buona fede non conduce alla mancata conclusione del contratto, ma alla stipulazione di un accordo valido ed efficace che risulta economicamente meno vantaggioso per una delle parti.
La pronuncia ribadisce che la buona fede non tutela soltanto la libertà di decidere se concludere o meno un contratto. Protegge anche la libertà di negoziare in modo consapevole e di assumere obbligazioni sulla base di informazioni e comportamenti leali. Di conseguenza, il danno può emergere anche quando il contratto rimane pienamente valido: ciò che rileva è se il contegno sleale abbia determinato un maggiore aggravio economico o un minore vantaggio rispetto alla situazione in cui la trattativa si sarebbe svolta correttamente.
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IL PRINCIPIO DELLA CASSAZIONE SUL CONTRATTO VALIDO MA SCONVENIENTE
La Corte afferma che, quando il danno deriva dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere commisurato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico provocato dal comportamento sleale dell’altra parte. Il punto è importante perché impedisce di ridurre la responsabilità precontrattuale ai soli casi di trattative interrotte senza giustificazione o di contratto invalido.
La tutela della buona fede opera infatti anche quando il negozio viene concluso. Una parte può avere accettato condizioni che, in presenza di un comportamento corretto dell’altra, avrebbe negoziato diversamente oppure non avrebbe accettato. In tale situazione il problema non è eliminare automaticamente il contratto, ma verificare se esista un pregiudizio causalmente collegato alla violazione del dovere di correttezza.
La Cassazione precisa inoltre che non è decisivo collocare cronologicamente la violazione soltanto “prima” della conclusione. Ciò che conta è il collegamento tra il contegno sleale e l’assetto economico concretamente assunto dalla parte danneggiata. La responsabilità può quindi essere valutata tenendo conto della complessiva dinamica negoziale e delle conseguenze dirette che il comportamento ha prodotto.
BUONA FEDE NELLE TRATTATIVE: UN DOVERE CONCRETO, NON UNA FORMULA GENERICA
Il dovere di buona fede impone alle parti di comportarsi secondo lealtà e correttezza nel percorso che conduce alla conclusione del contratto. Non si tratta di un obbligo astratto di cortesia, ma di una regola giuridica che incide sul modo in cui vengono fornite le informazioni, rappresentate le condizioni dell’operazione e gestite le aspettative dell’altra parte.
La valutazione è inevitabilmente concreta. Non ogni informazione omessa produce responsabilità e non ogni comportamento negoziale aggressivo è illecito. Occorre verificare se, in relazione alla natura dell’operazione e alle circostanze, una parte abbia violato un affidamento meritevole di tutela o abbia inciso in modo scorretto sulla capacità dell’altra di assumere una decisione economica consapevole.
Questo è particolarmente rilevante nei rapporti complessi, nei quali il valore dell’operazione dipende da dati tecnici, economici o giuridici che non sono immediatamente percepibili. La trasparenza su elementi essenziali può incidere direttamente sulla determinazione del prezzo, sulle garanzie richieste, sulla durata degli impegni o sulla stessa convenienza dell’accordo.
IL CONTRATTO PUÒ RESTARE EFFICACE E IL DANNO ESSERE RISARCIBILE
Uno degli equivoci più frequenti consiste nel ritenere che, se il contratto è valido, non vi sia spazio per una responsabilità legata alla fase delle trattative. La sentenza n. 6485/2026 conferma invece che validità del contratto e correttezza della condotta sono piani distinti.
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La validità riguarda la presenza dei requisiti necessari perché il negozio produca i suoi effetti. La responsabilità riguarda invece il comportamento tenuto dalle parti e le conseguenze patrimoniali che ne sono derivate. È quindi possibile che il contratto continui a vincolare le parti e, nello stesso tempo, che una di esse sia tenuta a risarcire l’altra per avere violato il dovere di buona fede.
Questo non significa che ogni contratto rivelatosi economicamente sfavorevole generi un diritto al risarcimento. Il rischio di una scelta negoziale appartiene normalmente alla parte che la compie. Perché sorga una responsabilità occorre un elemento ulteriore: una condotta sleale specificamente individuata e un nesso causale tra quella condotta e lo svantaggio economico lamentato.
COME SI MISURA IL DANNO NEL CONTRATTO SCONVENIENTE
La Cassazione individua il criterio di base nel minore vantaggio o nel maggiore aggravio economico determinato dal comportamento scorretto. La quantificazione richiede quindi un confronto tra la situazione concretamente prodotta dal contratto e quella che, in assenza della violazione della buona fede, si sarebbe ragionevolmente verificata.
Il danneggiato non può limitarsi a chiedere una somma collegata genericamente all’insoddisfazione per l’operazione. Deve allegare e provare in che misura la condotta abbia inciso sulle condizioni negoziali. Può essere necessario dimostrare, per esempio, che una corretta informazione avrebbe consentito di ottenere un prezzo diverso, di richiedere specifiche garanzie, di evitare determinati costi o di scegliere un’alternativa economicamente più favorevole.
Il risarcimento deve rimanere collegato alle conseguenze effettivamente causate dalla scorrettezza. È proprio questo collegamento a distinguere il danno risarcibile dal normale rischio contrattuale o dalla semplice delusione per un affare che, con il passare del tempo, si sia rivelato meno conveniente del previsto.
IL NESSO CAUSALE RESTA CENTRALE
Anche in materia precontrattuale non basta dimostrare una violazione del dovere di correttezza. Occorre provare che il danno sia conseguenza di quella violazione. La domanda deve quindi spiegare quale decisione sarebbe stata presa in presenza di un comportamento leale e quale differenza economica ne sarebbe derivata.
Il giudice è chiamato a verificare la coerenza di questa ricostruzione sulla base degli elementi disponibili. Documenti, comunicazioni, bozze contrattuali, offerte concorrenti, informazioni ricevute e dati economici possono essere decisivi per comprendere come si sia formata la volontà negoziale e quale incidenza abbia avuto il comportamento contestato.
Quanto più precisa è la ricostruzione della trattativa, tanto più è possibile distinguere il danno effettivamente prodotto dalla condotta da circostanze successive, oscillazioni di mercato, scelte autonome della parte o rischi che erano già insiti nell’operazione.
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