Il principio della decisione
La Corte d’Appello di Bologna n. 1188/2026 affronta il nodo centrale della responsabilità sanitaria: il nesso causale tra condotta contestata e danno. Un esito clinico sfavorevole, anche quando sia individuato un possibile inadempimento, non basta da solo a fondare il risarcimento. Occorre dimostrare che la condotta del sanitario o della struttura abbia causato o aggravato il pregiudizio secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.
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Errore e causalità sono due verifiche diverse
Nel giudizio occorre distinguere la valutazione della condotta dalla verifica causale. Si può accertare una deviazione dalle regole dell’arte senza riuscire a dimostrare che quella deviazione abbia prodotto il danno lamentato. Viceversa, la causalità deve essere ricostruita confrontando il decorso reale con quello che, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, si sarebbe verosimilmente verificato in assenza della condotta contestata.
La responsabilità della struttura sanitaria
L’art. 7 della legge n. 24/2017 disciplina la responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria. Nel rapporto con la struttura assumono rilievo anche le regole della responsabilità contrattuale, tra cui l’art. 1218 c.c..
Per la distinzione tra le diverse posizioni è collegato Responsabilità medica: struttura e sanitario possono rispondere in solido.
Chi deve provare il nesso causale
Il paziente che chiede il risarcimento deve allegare e provare il danno e il collegamento causale con la condotta sanitaria. L’art. 2697 c.c. resta il riferimento generale sulla distribuzione dell’onere probatorio.
La questione è approfondita anche in Responsabilità medica e CTU: chi deve provare il nesso causale, dove il rapporto tra prova del paziente e accertamento tecnico è esaminato specificamente.
Il criterio del “più probabile che non”
Nel processo civile la causalità non richiede una certezza scientifica assoluta. Il giudice deve stabilire se, alla luce di tutte le evidenze disponibili, l’ipotesi che collega la condotta al danno sia dotata di una probabilità logica prevalente rispetto alle spiegazioni alternative.
Non si tratta di una percentuale astratta applicata automaticamente. Il ragionamento deve considerare dati clinici, letteratura scientifica, cronologia, fattori di rischio, patologie pregresse e possibili cause alternative.
Causalità materiale e inadempimento
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L’inadempimento riguarda ciò che il sanitario o la struttura avrebbero dovuto fare; il nesso causale riguarda invece la domanda successiva: se la prestazione fosse stata corretta, il danno sarebbe stato evitato o significativamente ridotto? Confondere i due piani può condurre a ritenere risarcibile un danno soltanto perché la prestazione non è stata perfetta.
Il giudizio controfattuale
Il giudizio causale richiede spesso una valutazione controfattuale: eliminata mentalmente la condotta contestata e sostituita con quella corretta, quale sarebbe stato il decorso più probabile? Nelle omissioni, ad esempio, occorre chiedersi se una diagnosi o un trattamento tempestivi avrebbero verosimilmente modificato l’esito.
Le cause alternative
La presenza di una patologia preesistente, di una complicanza nota o di altri fattori non esclude automaticamente la responsabilità, ma impone di valutarne il peso causale. Il giudice deve confrontare le diverse spiegazioni e verificare quale ricostruzione sia maggiormente sostenuta dagli elementi del caso.
Sul danno differenziale è pertinente Responsabilità medica e patologie preesistenti: come si calcola il danno.
La CTU medico-legale
La consulenza tecnica d’ufficio è spesso decisiva perché il nesso dipende da conoscenze specialistiche. La CTU deve ricostruire la storia clinica, esaminare la condotta contestata, valutare le alternative eziologiche e spiegare il percorso logico-scientifico che conduce alle conclusioni.
Il giudice non può limitarsi a recepire formule prive di spiegazione. È collegato CTU medico-legale: perché il giudice non può limitarsi a una formula apodittica.
La CTU non sostituisce automaticamente la prova mancante
La consulenza non dovrebbe essere utilizzata per esplorare una vicenda priva delle necessarie allegazioni fattuali. Cartella clinica, referti, esami, immagini diagnostiche, prescrizioni e cronologia delle cure devono offrire una base concreta all’indagine tecnica.
In alcuni casi, tuttavia, la CTU può assumere carattere percipiente rispetto a fatti tecnici non direttamente apprezzabili dal giudice: Responsabilità medica: la CTU può accertare anche fatti tecnici non percepibili dal giudice.
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