Quando un cliente ritiene di avere subito un danno a causa dell’attività o dell’omissione del proprio avvocato, non basta dimostrare che il professionista avrebbe potuto comportarsi diversamente. Il passaggio decisivo è un altro: occorre stabilire se, ipotizzando correttamente eseguita l’attività mancata, il cliente avrebbe avuto una concreta probabilità di ottenere un risultato migliore. Su questo snodo interviene la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7330/2026 del 26 marzo 2026, richiamando il criterio civilistico della preponderanza dell’evidenza, sintetizzato nella formula del “più probabile che non”.
La pronuncia è particolarmente utile perché consente di distinguere con precisione tre piani che, nelle controversie sulla responsabilità professionale, tendono spesso a sovrapporsi: l’esistenza di una condotta professionalmente censurabile, la presenza di un danno giuridicamente risarcibile e il nesso causale tra quella condotta e il pregiudizio lamentato. La responsabilità non deriva automaticamente dall’errore o dall’omissione. Il giudice deve compiere un accertamento controfattuale: deve cioè chiedersi che cosa sarebbe ragionevolmente accaduto se l’attività fosse stata svolta in modo corretto.
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IL PRINCIPIO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE
Secondo la Cassazione, in materia di responsabilità professionale dell’avvocato il nesso di causalità giuridica tra omissione e conseguenze dannose risarcibili va accertato applicando la regola della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non”. Il giudizio non consiste quindi nel pretendere una certezza assoluta sull’esito alternativo della vicenda, ma nemmeno nell’accontentarsi di una mera possibilità astratta.
Il giudice deve formulare una prognosi sull’attività omessa e sul risultato che essa avrebbe potuto produrre. Se, all’esito di questa valutazione, risulta più probabile che l’attività correttamente compiuta avrebbe evitato il danno o determinato un risultato più favorevole, il nesso causale può essere riconosciuto. Se invece l’esito positivo rimane soltanto ipotetico, eventuale o non sufficientemente probabile, manca uno dei presupposti indispensabili della pretesa risarcitoria.
Questa impostazione evita due estremi opposti. Da un lato impedisce di trasformare ogni errore professionale in una responsabilità automatica; dall’altro non impone al danneggiato una prova impossibile, cioè la certezza matematica di ciò che sarebbe accaduto in uno scenario che, proprio a causa dell’omissione, non si è realizzato.
ERRORE PROFESSIONALE E DANNO NON SONO LA STESSA COSA
Uno dei punti più importanti per chi valuta una possibile azione di responsabilità è comprendere che l’eventuale inesattezza dell’attività professionale non coincide necessariamente con il danno. Si può avere una condotta non diligente senza che da essa sia derivata una perdita economicamente o giuridicamente apprezzabile. Al contrario, può esservi un danno effettivo, ma non causalmente riconducibile all’operato del professionista.
La struttura dell’accertamento richiede quindi una sequenza logica. Prima si individua la condotta che si assume errata o omessa. Poi si ricostruisce quale sarebbe stata la condotta corretta. Infine si confronta lo scenario realmente verificatosi con quello ipotetico che, secondo un giudizio probabilistico, avrebbe potuto verificarsi senza l’inadempimento.
È in quest’ultimo passaggio che si concentra il problema causale. Non è sufficiente sostenere, ad esempio, che un’impugnazione non sia stata proposta, che un’eccezione non sia stata formulata o che un’attività istruttoria non sia stata tempestivamente svolta. Occorre dimostrare che quella specifica attività aveva una concreta capacità di incidere sull’esito della vicenda e che, secondo il criterio civilistico di probabilità, il suo corretto compimento avrebbe verosimilmente evitato o ridotto il pregiudizio.
IL GIUDIZIO CONTROFATTUALE: CHE COSA SAREBBE ACCADUTO SENZA L’OMISSIONE
La responsabilità per omissione richiede per sua natura un ragionamento controfattuale. Il giudice deve eliminare mentalmente la condotta contestata e sostituirla con quella dovuta, quindi verificare quale risultato sarebbe stato più probabile.
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Questo metodo non significa riscrivere liberamente la storia processuale. La prognosi deve fondarsi sugli elementi che erano concretamente disponibili e sulle regole applicabili alla vicenda. Se la contestazione riguarda un’attività processuale, devono essere considerate le domande proponibili, le prove disponibili, le eccezioni ammissibili, i termini, la disciplina sostanziale e processuale e ogni altro elemento capace di incidere realisticamente sull’esito.
Ne consegue che la qualità della prova è decisiva. Una domanda di risarcimento costruita soltanto sull’affermazione che “si sarebbe certamente vinta la causa” è fragile se non è accompagnata dalla dimostrazione dei presupposti che avrebbero reso probabile quel risultato. Il giudizio prognostico deve essere verificabile e ancorato a elementi concreti, non a una ricostruzione meramente assertiva.
IL CRITERIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” NEL PROCESSO CIVILE
La formula del “più probabile che non” esprime lo standard probabilistico tipico dell’accertamento causale civile. Non equivale al criterio penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Nel processo civile il giudice valuta quale ricostruzione, alla luce delle prove disponibili, presenti un grado di conferma superiore rispetto alle alternative rilevanti.
Applicato alla responsabilità professionale, il criterio richiede di confrontare due scenari: quello effettivamente accaduto e quello che si sarebbe presumibilmente verificato in presenza della prestazione corretta. L’azione risarcitoria è fondata solo quando il secondo scenario, favorevole al cliente, risulti supportato da elementi tali da renderlo concretamente prevalente sul piano probabilistico.
Questo standard è particolarmente importante quando l’attività professionale omessa avrebbe inciso su un giudizio. Nessun professionista può garantire in via assoluta l’esito di una controversia. Tuttavia, l’incertezza fisiologica del processo non elimina la responsabilità quando sia possibile dimostrare che l’omissione ha fatto perdere una probabilità qualificata di conseguire un risultato utile.
LA PROVA DEL NESSO CAUSALE NON PUÒ ESSERE SOSTITUITA DA UNA CRITICA GENERICA
La stessa ordinanza richiama un ulteriore principio processuale: l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa non coincide con una violazione di legge. Quando la censura investe in realtà la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito, non è sufficiente presentarla formalmente come violazione o falsa applicazione di una norma.
La distinzione è rilevante anche fuori dal giudizio di legittimità. Nella costruzione di una domanda di responsabilità professionale occorre evitare contestazioni generiche che mescolano interpretazione della norma, ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove. Ogni profilo deve essere individuato con precisione.
Se la responsabilità viene fatta dipendere dall’esito che avrebbe avuto un’attività processuale omessa, il giudice deve poter ricostruire quel possibile esito attraverso materiale probatorio e argomentazioni specifiche. Non basta affermare che una diversa lettura delle prove avrebbe condotto a un risultato favorevole: occorre dimostrare perché, secondo le regole del processo e le risultanze disponibili, quel risultato fosse concretamente più probabile.
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