La regola per docenza e formazione
La sentenza n. 32/2026 della Corte d’Appello di Cagliari affronta il tema degli incarichi esterni del dipendente pubblico e chiarisce che la disciplina nazionale esonera dall’autorizzazione alcune attività di formazione, docenza e ricerca scientifica. Il principio è importante perché il sistema delle incompatibilità nel pubblico impiego è articolato e non ogni attività remunerata esterna richiede necessariamente un previo provvedimento autorizzativo.
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La disciplina nazionale prevale sulle regole incompatibili
La Corte richiama l’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e la modifica introdotta nel 2013, che ha ampliato le ipotesi di attività esonerate dall’autorizzazione. Una disciplina regionale o interna non può reintrodurre, in contrasto con la legge statale, un obbligo autorizzativo generalizzato per attività che il legislatore ha espressamente sottratto a tale regime. Ciò non elimina però ogni limite: restano rilevanti il conflitto di interessi, il rispetto dell’orario di lavoro e gli obblighi di correttezza verso l’amministrazione.
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Quali attività rientrano nell’esonero
La qualificazione concreta dell’incarico è decisiva. Attività di docenza, formazione rivolta a dipendenti pubblici e ricerca scientifica possono rientrare nell’esonero; attività professionali o commerciali diverse richiedono invece una verifica separata. Il nomen attribuito al contratto non basta. Occorre esaminare contenuto dell’incarico, destinatari, durata, modalità di svolgimento e rapporto con le mansioni istituzionali del dipendente.
Conflitto di interessi e dovere di lealtà
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