La graduatoria definitiva ha funzione costitutiva
La sentenza n. 105/2026 della Corte d’Appello di Ancona affronta il tema delle progressioni economiche nel pubblico impiego contrattualizzato. Il principio centrale è che il diritto alla progressione non nasce con la semplice partecipazione alla procedura, né con una graduatoria provvisoria, ma con l’approvazione definitiva della graduatoria, che individua in modo certo e stabile i dipendenti aventi titolo al beneficio economico.
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Perché gli atti provvisori non bastano
La procedura di progressione è una fattispecie complessa e progressiva. Valutazioni intermedie, elenchi provvisori, comunicazioni interne e risultati non definitivi non producono da soli un diritto soggettivo pienamente acquisito. Finché l’amministrazione non conclude il procedimento con l’atto definitivo, possono intervenire verifiche, correzioni e rimedi amministrativi. Il dipendente deve quindi distinguere tra aspettativa di risultato e diritto già consolidato.
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Il requisito della permanenza in servizio
La Corte chiarisce inoltre che il requisito della permanenza in servizio va verificato alla data in cui la graduatoria definitiva viene approvata. Questo passaggio può diventare decisivo in caso di pensionamento, trasferimento, cessazione o modifica del rapporto intervenuti durante la procedura. Non è sufficiente essere stati in servizio all’inizio della selezione se la disciplina applicabile richiede la permanenza fino al momento conclusivo.
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