La qualificazione delle prestazioni vaccinali
Il Tribunale di Benevento, sentenza n. 6/2026, affronta il trattamento economico delle prestazioni rese dal personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid-19. Il giudice le qualifica come prestazioni aggiuntive secondo la disciplina contrattuale richiamata, con applicazione della relativa tariffa oraria, anziché come semplice lavoro straordinario.
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Perché la qualificazione incide sul compenso
Prestazione aggiuntiva e straordinario non sono categorie equivalenti. Possono avere presupposti, tariffe e modalità di autorizzazione differenti. Per questo, la corretta qualificazione del lavoro svolto incide direttamente sull’importo dovuto al medico e sulla possibilità di rivendicare differenze retributive.
Documenti da verificare
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Turni, ordini di servizio, autorizzazioni, prospetti delle ore, buste paga, accordi aziendali e CCNL sono essenziali per ricostruire il rapporto. Occorre distinguere le ore ordinarie da quelle rese specificamente nell’ambito della campagna vaccinale e verificare il trattamento economico effettivamente applicato.
La prescrizione presuntiva
La sentenza richiama anche l’incompatibilità tra eccezione di prescrizione presuntiva e difese che negano l’esistenza o il mancato pagamento del credito. Le difese devono essere coerenti: non è possibile, nello stesso tempo, sostenere che il credito non esiste e invocare un istituto che presuppone l’avvenuto pagamento.
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