La prescrizione dei contributi durante l’emergenza Covid
La sentenza n. 145/2026 della Corte d’Appello di Palermo affronta un problema ancora rilevante nel contenzioso previdenziale: quali norme emergenziali abbiano effettivamente sospeso la prescrizione dei crediti contributivi. La Corte distingue i crediti con scadenza ricadente nel periodo emergenziale da quelli il cui termine di versamento era già scaduto prima dell’entrata in vigore delle disposizioni straordinarie.
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Non tutte le sospensioni hanno lo stesso effetto
L’art. 68 del decreto-legge 18/2020 riguardava la sospensione dei termini di versamento e riscossione in specifici periodi. Secondo la pronuncia, questa disciplina non può essere estesa automaticamente ai crediti contributivi già scaduti. Per questi ultimi occorre verificare le specifiche norme che hanno inciso sulla prescrizione, evitando di sommare periodi di sospensione che avevano finalità differenti.
Perché il calcolo della prescrizione è delicato
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Nel contenzioso previdenziale pochi mesi possono determinare l’esito della causa. È necessario ricostruire la data di scadenza del contributo, gli atti interruttivi validamente notificati, i periodi di sospensione previsti dalla normativa speciale e l’eventuale successione tra avvisi, cartelle e intimazioni. Un errore nel calcolo può far apparire prescritto un credito ancora esigibile oppure, al contrario, mantenere in vita una pretesa ormai estinta.
Atti interruttivi e prova della notifica
Oltre alle sospensioni normative, assumono rilievo gli atti che interrompono la prescrizione. L’ente deve poter dimostrare non solo l’esistenza dell’atto ma anche la sua valida conoscenza da parte del destinatario secondo le regole applicabili. Nel verificare una posizione contributiva è quindi opportuno richiedere copia degli atti e delle relate di notifica, distinguendo ciò che risulta nei sistemi informativi da ciò che è effettivamente documentato.
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