Auto venduta prima del pignoramento
Quando un veicolo viene venduto e poi assoggettato a esecuzione per un debito del precedente proprietario, la soluzione dipende dalla data e dall’opponibilità del trasferimento, dalle risultanze dei registri e dalla procedura utilizzata. Non basta affermare che l’auto era stata consegnata: occorre provare titolo e collocazione temporale.
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Bene mobile registrato e PRA
L’automobile è un bene mobile registrato. La pubblicità presso il PRA assume un ruolo centrale nei rapporti con i terzi e rende rischioso rinviare la trascrizione. Una dissociazione tra vendita e risultanze registrali può generare pignoramenti, fermi, multe e altre comunicazioni indirizzate al precedente intestatario.
Vendita e prova
Sono essenziali atto di vendita con formalità idonee, certificazione PRA, documento unico, prova del pagamento, consegna e documenti della pratica. Una scrittura formata dopo l’insorgere del problema non offre la stessa forza probatoria di un atto con data certa anteriore. L’art. 2697 c.c. rende la prova del titolo decisiva.
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Il rimedio non è sempre l’art. 615 c.p.c.
Il vecchio articolo indicava l’art. 615 c.p.c. quasi come rimedio universale. Non è corretto: la tutela cambia secondo che agisca il debitore o il terzo che afferma di essere proprietario del bene. La posizione del terzo ha una disciplina specifica nelle opposizioni esecutive.
Vizi formali
Se la contestazione riguarda la regolarità formale di un atto esecutivo può venire in rilievo l’art. 617 c.p.c.. I termini sono delicati e non bisogna confondere il vizio dell’atto con la questione sostanziale della proprietà.
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