L’opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio pieno
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10410/2026, richiama le regole ordinarie dell’art. 2697 c.c. anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il creditore opposto, pur essendo formalmente convenuto, resta la parte che fa valere il diritto e deve quindi provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Il debitore opponente deve invece dimostrare gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, come pagamento, compensazione o altre cause di estinzione.
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Il creditore deve provare il fatto costitutivo
La fattura o la documentazione utilizzata per ottenere il decreto può essere sufficiente nella fase monitoria, ma nel giudizio di opposizione la pretesa deve essere dimostrata secondo le regole ordinarie. Contratti, ordini, consegne, corrispondenza, SAL, estratti contabili e documenti di esecuzione della prestazione possono diventare decisivi. Il creditore non può limitarsi a richiamare l’esistenza del decreto come se questo trasferisse definitivamente l’onere probatorio sul debitore.
Il debitore deve provare i fatti estintivi
Quando il debitore sostiene di avere già pagato, di avere compensato il credito o di avere ottenuto una riduzione dell’importo, deve fornire la relativa prova. L’opposizione non può consistere in una contestazione generica. Occorre individuare con precisione quali somme siano contestate, per quale ragione e sulla base di quali documenti. Più il rapporto è complesso, più è utile una ricostruzione cronologica di fatture, scadenze e pagamenti.
Il principio di non contestazione
Un altro profilo rilevante è l’art. 115 c.p.c.: i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita possono essere considerati acquisiti al processo. La contestazione deve quindi essere specifica e tempestiva. Dire semplicemente che il credito non è dovuto può non bastare se non vengono indicate le singole voci, le prestazioni contestate o gli errori di calcolo.
Il principio di acquisizione probatoria
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Il giudice può utilizzare le prove ritualmente acquisite indipendentemente da chi le abbia prodotte. Un documento depositato da una parte può quindi finire per sostenere la tesi dell’altra. Questo rende ancora più importante valutare attentamente il contenuto di ogni documento prima del deposito e considerare l’intero fascicolo, non soltanto le produzioni della propria parte.
Fatture e prova della prestazione
Nei rapporti commerciali la fattura ha un ruolo importante, ma non sempre dimostra da sola l’effettiva esecuzione della prestazione se questa è specificamente contestata. Possono essere necessari ordini, documenti di trasporto, verbali di consegna, rapportini, email e altre evidenze. La forza probatoria va valutata in relazione alla natura del rapporto e al comportamento tenuto dalle parti durante la sua esecuzione.
Come impostare un’opposizione efficace
La prima attività consiste nel ricostruire il titolo del credito e verificare se ogni voce sia documentata. Poi occorre separare le contestazioni giuridiche da quelle contabili e probatorie. Se sono stati effettuati pagamenti, vanno collegati alle relative fatture. Se una prestazione è stata contestata, è utile recuperare le comunicazioni inviate all’epoca. Una difesa costruita solo su eccezioni astratte rischia di essere molto meno efficace di una ricostruzione documentale puntuale.
Come deve prepararsi il creditore
Chi chiede un decreto ingiuntivo dovrebbe predisporre fin dall’inizio un fascicolo idoneo a sostenere anche l’eventuale opposizione. Questo significa non limitarsi ai documenti necessari per la fase monitoria, ma conservare prove dell’esecuzione del contratto, delle comunicazioni, delle contestazioni ricevute e dei pagamenti. In tal modo il passaggio al giudizio ordinario non costringe a ricostruire a posteriori rapporti spesso risalenti nel tempo.
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