Il principio della Corte
La Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 518/2026, affronta l’ambito dell’obbligo vaccinale previsto dalla normativa emergenziale per il personale operante nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Il punto decisivo è che non ogni struttura appartenente a un’azienda sanitaria rientra automaticamente nel perimetro della disposizione.
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Quali strutture rilevano
La Corte collega l’obbligo alle strutture soggette alla specifica autorizzazione prevista dall’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992, cioè quelle destinate all’erogazione di determinate prestazioni sanitarie o sociosanitarie. La qualificazione concreta della sede di lavoro diventa quindi essenziale.
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Non basta il datore di lavoro
Il fatto di essere formalmente dipendenti di un’azienda sanitaria non risolve da solo la questione. Occorre verificare dove si svolgeva effettivamente l’attività e quale funzione avesse la struttura. Il contenzioso richiede quindi una ricostruzione organizzativa, non soltanto contrattuale.
Documentazione utile
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