Spese straordinarie: il previo accordo non è una regola assoluta
Dopo la separazione o il divorzio, il mantenimento dei figli comprende normalmente un contributo periodico e la partecipazione alle spese ulteriori secondo quanto stabilito dal provvedimento giudiziale, dall’accordo o dai protocolli applicabili. Il problema nasce quando un genitore sostiene una spesa senza avere ottenuto prima l’assenso dell’altro.
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Non esiste una risposta identica per tutte le spese. Occorre distinguere le decisioni di maggiore interesse per il figlio, che richiedono l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, dalle spese che costituiscono attuazione ordinaria di scelte già condivise o che risultano necessarie e non differibili.
Il riferimento centrale è l’art. 337-ter c.c.
L’art. 337-ter c.c. stabilisce i principi sull’affidamento e sul mantenimento dei figli dopo la crisi della coppia. Le decisioni di maggiore interesse relative a istruzione, educazione, salute e residenza abituale sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli.
Da questa regola non discende però che ogni singolo esborso debba essere autorizzato preventivamente. La giurisprudenza distingue la decisione che incide significativamente sulla vita del minore dalla mera spesa necessaria a dare esecuzione a una scelta già compiuta.
La giurisprudenza sul mancato previo accordo
La Cassazione ha più volte affermato che il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente tutte le spese straordinarie, fermo il diritto dell’altro genitore di opporre tempestivamente validi motivi di dissenso e il potere del giudice di verificare rispondenza della spesa all’interesse del figlio e sostenibilità economica.
Il principio non autorizza iniziative arbitrarie. Quanto più la scelta è importante, costosa, continuativa o idonea a incidere sul percorso educativo o sanitario, tanto maggiore è l’esigenza di un confronto preventivo.
Spese mediche
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Le cure urgenti e necessarie presentano caratteristiche diverse da trattamenti programmabili o opzionali. Per una prestazione sanitaria indifferibile l’assenza di previo accordo difficilmente può essere valutata con lo stesso metro di una terapia costosa e programmata quando esistono alternative e vi era tempo per confrontarsi.
Spese scolastiche ed extrascolastiche
Anche nel settore scolastico bisogna distinguere. Libri, materiale obbligatorio o spese direttamente connesse alla scuola già frequentata non equivalgono alla scelta di un istituto privato particolarmente oneroso o a un percorso extrascolastico stabile. Nel secondo caso la decisione può assumere rilievo di maggiore interesse e richiedere una condivisione effettiva.
Il dissenso deve avere ragioni concrete
Il genitore che non ha sostenuto la spesa non può limitarsi, in ogni caso, a invocare formalmente la mancanza del proprio assenso. Il giudice può valutare utilità per il figlio, proporzione rispetto alle condizioni economiche dei genitori, tempestività della comunicazione e ragioni del dissenso.
Il titolo giudiziale resta decisivo
Prima di applicare principi generali bisogna leggere il provvedimento di separazione, divorzio o affidamento. Alcuni titoli individuano categorie di spese che richiedono accordo preventivo, altre che non lo richiedono e termini entro i quali il genitore deve manifestare il dissenso o chiedere il rimborso. Tali previsioni non possono essere ignorate.
Documentare la spesa
Chi chiede il rimborso deve conservare fatture, ricevute, prescrizioni, comunicazioni scolastiche e ogni documento utile a dimostrare natura, importo e collegamento con le esigenze del figlio. È utile anche conservare i messaggi con cui la spesa è stata comunicata all’altro genitore e le eventuali risposte.
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