Il caso deciso dal Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma, sentenza n. 5487/2026 del 9 aprile 2026, ha esaminato un mutuo fondiario ipotecario a tasso variabile stipulato nel 2005. La parte mutuataria contestava diversi profili del rapporto: usurarietà degli interessi, erronea indicazione del TAEG/ISC, incompletezza delle informazioni economiche e indeterminatezza del meccanismo di ammortamento.
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La pronuncia è particolarmente interessante perché distingue questioni spesso sovrapposte nelle controversie bancarie. Un conto è l’eventuale errore dell’indicatore sintetico del costo del finanziamento; altro è stabilire se il contratto consenta di determinare in modo univoco gli interessi e l’evoluzione delle rate; altro ancora è verificare l’usurarietà dei tassi. Ciascun profilo richiede presupposti, prova e conseguenze differenti.
Usura: il confronto deve essere compiuto con il tasso soglia pertinente
Il Tribunale ha innanzitutto esaminato le contestazioni relative all’usura. Sulla base della consulenza tecnica d’ufficio ha escluso il superamento dei tassi soglia applicabili al momento della stipula. La verifica non può essere compiuta confrontando valori eterogenei, ma richiede l’individuazione del parametro corretto e delle componenti rilevanti secondo la disciplina applicabile al rapporto.
Nel caso concreto la CTU aveva accertato un TEG del 3,96 per cento, inferiore al tasso soglia del 5,73 per cento. Anche il tasso di mora pattuito, pari al 6,111 per cento, risultava inferiore al parametro soglia applicabile agli interessi moratori, indicato nella decisione nell’8,88 per cento. Le domande fondate sull’asserita usurarietà sono state pertanto respinte.
TAEG e ISC: che cosa rappresentano realmente
La sentenza affronta poi l’erronea indicazione del TAEG, o ISC. L’indicatore sintetico esprime il costo complessivo dell’operazione e svolge una funzione informativa: consente al cliente di percepire in forma unitaria l’incidenza economica del finanziamento, includendo anche oneri ulteriori rispetto al tasso nominale.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’inesatta indicazione dell’ISC non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento. Se le singole voci di costo sono indicate nel contratto, il costo effettivo resta ricavabile dalla loro sommatoria. L’errore dell’indicatore produce quindi un’erronea rappresentazione sintetica del costo, ma non modifica automaticamente le condizioni economiche effettivamente pattuite.
Perché l’errore del TAEG non comporta automaticamente l’art. 117 TUB
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Da questa qualificazione discende una conseguenza importante. Il TAEG/ISC, in quanto indicatore sintetico, non coincide automaticamente con i tassi, i prezzi e le altre condizioni economiche cui si riferisce l’art. 117 del Testo unico bancario. La sua inesatta indicazione non determina quindi, per il solo fatto della difformità, la nullità della clausola né la sostituzione automatica del tasso pattuito con quello previsto dalla legge.
La contestazione deve perciò individuare l’effettiva anomalia contrattuale. Non è sufficiente dimostrare che il TAEG ricalcolato sia diverso da quello dichiarato: occorre verificare quali componenti siano state rappresentate in modo scorretto, se le condizioni economiche siano comunque determinabili e quale conseguenza giuridica sia specificamente prevista per la violazione dedotta.
Il vero nodo della decisione: il piano di ammortamento a tasso variabile
Il passaggio più delicato della sentenza riguarda il piano di ammortamento. La CTU aveva rilevato che il rapporto utilizzava un regime di capitalizzazione composta, mentre il contratto non esplicitava la metodologia di costruzione del piano né i criteri di imputazione degli interessi. Per il Tribunale questo profilo assume una particolare importanza perché il mutuo era a tasso variabile.
Quando il parametro di indicizzazione cambia nel tempo, la variazione incide sulla determinazione delle rate e sulla distribuzione tra quota capitale e quota interessi. Perché le condizioni economiche siano determinabili, il contratto deve consentire di ricostruire in maniera univoca il meccanismo utilizzato e di comprendere come le variazioni del tasso si riflettano sulle obbligazioni del mutuatario.
Determinatezza del tasso e determinatezza del meccanismo di calcolo
La decisione distingue implicitamente la mera indicazione numerica del tasso dalla possibilità di ricostruire il procedimento attraverso il quale quel tasso viene applicato al capitale residuo. Un contratto può indicare il parametro di indicizzazione e lo spread, ma presentare comunque un problema se non consente di comprendere in modo univoco come vengano costruite le rate e imputati gli interessi nel corso del rapporto.
Nel caso esaminato, la mancata indicazione dei criteri di costruzione del piano impediva, secondo il Tribunale, di verificare ex ante l’incidenza delle variazioni del tasso e di ricostruire univocamente il meccanismo di calcolo degli interessi. È su questo terreno, e non sulla semplice difformità del TAEG, che la decisione ravvisa il problema di indeterminatezza delle condizioni economiche.
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