IL CASO DECISO DALLA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Con la sentenza n. 1048/2026 del 5 maggio 2026, la Corte d’Appello di Venezia ha deciso una controversia sulla restituzione di somme complessivamente pari a 45.015 euro, trasferite nel corso di un rapporto personale tra le parti. Chi aveva effettuato i versamenti ne chiedeva la restituzione sostenendo, in via principale, che si trattasse di somme concesse a mutuo; in via subordinata invocava la nullità di una donazione per difetto di forma e, in ulteriore subordine, l’arricchimento senza causa. La Corte ha confermato il rigetto delle domande, chiarendo in modo molto netto come si distribuisce l’onere della prova quando la consegna del denaro è pacifica ma il titolo del trasferimento è contestato.
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LA CONSEGNA DEL DENARO NON PROVA DA SOLA L’ESISTENZA DI UN MUTUO
La mera dazione di una somma dimostra che il denaro è passato da un soggetto a un altro, ma non dimostra automaticamente perché ciò sia avvenuto. Un bonifico può dipendere da un mutuo, da una liberalità, dal pagamento di una prestazione, dalla partecipazione a una spesa comune, da un adempimento dovuto in forza di altro rapporto o da ulteriori cause. Per ottenere la restituzione a titolo di mutuo, chi agisce deve quindi provare non soltanto il trasferimento materiale della somma, ma anche l’accordo dal quale deriva l’obbligo di restituzione.
L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SU CHI CHIEDE LA RESTITUZIONE
Il principio discende dall’art. 2697 c.c.: chi fa valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nelle cause relative a somme asseritamente prestate, il fatto costitutivo non è la sola consegna del denaro, ma la consegna accompagnata da un titolo che imponga al destinatario di restituire. Se il convenuto ammette di avere ricevuto la somma ma nega l’esistenza del prestito, non formula per ciò solo un’eccezione in senso sostanziale capace di spostare su di lui l’onere probatorio. Resta l’attore a dover dimostrare il titolo restitutorio.
LA CONTESTAZIONE DEL DESTINATARIO NON INVERTE AUTOMATICAMENTE L’ONERE PROBATORIO
La Corte distingue tra il riconoscimento del fatto materiale della ricezione e il riconoscimento del titolo. Ammettere di avere ricevuto denaro non significa riconoscere di averlo ricevuto in prestito. Se il destinatario sostiene che le somme avevano altra giustificazione, il giudice deve verificare se chi chiede la restituzione abbia dimostrato l’accordo di mutuo. Non è quindi sufficiente affermare: il denaro è stato ricevuto e non è stato restituito. Occorre provare perché dovesse esserlo.
IL VALORE DELLE CAUSALI DEI BONIFICI
Le causali bancarie possono assumere un peso rilevante nella ricostruzione del rapporto, pur non essendo sempre decisive da sole. Nel caso esaminato, i bonifici riportavano la dicitura “pagamento”, elemento che la Corte ha ritenuto non coerente con la tesi di un prestito e, nello stesso tempo, difficilmente conciliabile con la prospettata liberalità. La causale va sempre letta insieme agli altri elementi: messaggi, accordi, dichiarazioni, condotte successive e contesto complessivo del rapporto.
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MESSAGGI, AUDIO E RAPPORTI PERSONALI: QUANDO POSSONO PROVARE IL MUTUO
In assenza di un contratto scritto, il titolo restitutorio può essere provato anche attraverso un complesso di elementi concordanti. Possono assumere rilievo messaggi nei quali si parla espressamente di restituzione, richieste di rimborso non contestate, riconoscimenti di debito, indicazioni su rate o scadenze, precedenti restituzioni parziali o altre condotte incompatibili con una dazione definitiva. Nel caso concreto, tuttavia, gli elementi prodotti non sono stati ritenuti sufficientemente univoci per dimostrare un accordo di mutuo.
IL GIUDICE NON DEVE NECESSARIAMENTE INDIVIDUARE UN TITOLO ALTERNATIVO
Quando chi chiede la restituzione non prova il titolo dedotto, il giudice può rigettare la domanda senza essere obbligato a ricostruire d’ufficio una diversa causa della dazione. È un passaggio importante: il processo civile è governato dalle domande, dalle allegazioni e dalle prove delle parti. Se il mutuo non è provato, non spetta necessariamente al giudice stabilire quale diverso rapporto abbia giustificato il trasferimento, salvo che ciò sia richiesto e rilevante ai fini delle domande effettivamente proposte.
LA DONAZIONE NON SI PRESUME DALLA SOLA ASSENZA DI RESTITUZIONE
La Corte ha esaminato anche la domanda subordinata con cui veniva prospettata l’esistenza di una donazione nulla per difetto di forma. Anche questa domanda richiede una prova specifica: chi invoca la donazione deve dimostrare l’animus donandi, cioè la volontà del disponente di arricchire gratuitamente il destinatario. Non basta che il denaro non sia stato restituito e non basta che tra le parti esistesse un rapporto personale. La liberalità deve emergere da elementi idonei a dimostrare una volontà gratuita e consapevole.
DONAZIONE DIRETTA, MODICO VALORE E FORMA DELL’ATTO
La distinzione tra trasferimento oneroso, mutuo e donazione incide anche sulla forma. La donazione diretta, salvo le ipotesi di modico valore previste dall’art. 783 c.c., richiede l’atto pubblico a pena di nullità ai sensi dell’art. 782 c.c. Tuttavia non si può invocare la nullità formale senza prima dimostrare che l’operazione fosse davvero una donazione. La questione della forma viene dopo la qualificazione del titolo: prima va provato che vi fosse una liberalità, poi si verifica se quella liberalità rispettasse i requisiti formali richiesti.
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