Il principio affermato dalla Corte
La Corte d’Appello di Palermo, sentenza n. 2008/2026, affronta il tema della permanenza dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne e dei riflessi sull’assegnazione della casa familiare. Il punto centrale è che l’obbligo non può proseguire indefinitamente quando il figlio abbia completato il percorso formativo, abbia avuto un concreto inserimento lavorativo e disponga di un reddito che gli consenta di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze ordinarie.
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Quando cessa il mantenimento
La maggiore età, da sola, non fa cessare il diritto al mantenimento. Occorre verificare la situazione concreta. Se il figlio ha raggiunto una condizione di autonomia reddituale, anche non elevata, ma stabile e coerente con il percorso svolto, viene meno la giustificazione dell’obbligo a carico dei genitori. Non basta invocare genericamente le difficoltà del mercato del lavoro o la possibilità astratta di aspirare a un reddito più alto.
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Casa familiare e interesse dei figli
L’assegnazione della casa familiare non è una misura di sostegno economico al genitore più debole, ma serve a proteggere l’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico. Se il figlio maggiorenne convivente è ormai economicamente autosufficiente, può venir meno anche la ragione che giustificava l’assegnazione della casa al genitore con cui viveva.
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