Il malore improvviso non libera sempre il conducente
La sentenza n. 19/2026 della Corte d’Appello di Cagliari chiarisce che il malore del conducente non integra automaticamente una causa idonea a escludere la responsabilità per il sinistro. L’art. 2054 c.c. impone al conducente di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Se il malore era preceduto da sintomi o episodi che avrebbero dovuto indurre a sottoporsi ad accertamenti o ad astenersi dalla guida, l’evento non può essere trattato come completamente imprevedibile.
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La prevedibilità va valutata prima del sinistro
Il punto decisivo è distinguere il malore totalmente improvviso da una situazione clinica che aveva già manifestato segnali. La valutazione riguarda ciò che il conducente sapeva o avrebbe dovuto sapere prima di mettersi alla guida. Documentazione sanitaria, precedenti episodi, prescrizioni mediche e terapie possono quindi assumere grande importanza per ricostruire la prevedibilità del rischio.
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Il danno da perdita del rapporto parentale
La Corte affronta anche il danno subito dai familiari della vittima. L’esistenza del rapporto di parentela consente di presumere la sofferenza morale, salvo prova contraria. La quantificazione, tuttavia, richiede di valutare concretamente intensità della relazione, convivenza, frequenza dei rapporti, età della vittima e dei superstiti, presenza di altri familiari e modificazioni della vita quotidiana provocate dalla perdita.
Convivenza e legame affettivo
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