Il principio della sentenza
La Corte d’Appello di Ancona n. 522/2026 chiarisce che un lodo arbitrale può essere nullo quando fonda la decisione su una questione rilevata d’ufficio senza aver consentito alle parti di discuterla. Il principio tutela il contraddittorio e il diritto di difesa, che devono essere rispettati anche nel procedimento arbitrale.
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Questione nuova e diritto di difesa
Non ogni rilievo officioso determina automaticamente nullità. La parte che impugna deve spiegare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere se la questione fosse stata sottoposta tempestivamente al confronto. La lesione deve quindi essere effettiva e non meramente formale.
Nullità parziale del lodo
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