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Approfondimento · 16 min · 28 settembre 2026

LOCAZIONE, INFILTRAZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: CORTE D’APPELLO DI BARI N. 420/2026

Vizi dell’immobile, morosità e responsabilità: quando le infiltrazioni giustificano riduzione del canone o risoluzione

Bari 420/2026: infiltrazioni nell’immobile locato, sospensione e riduzione del canone, risoluzione, responsabilità del condominio e risarcimento.

LOCAZIONE, INFILTRAZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: CORTE D’APPELLO DI BARI N. 420/2026

Infiltrazioni nell’immobile locato: il punto di partenza

La presenza di infiltrazioni nell’immobile locato non produce automaticamente la risoluzione del contratto né autorizza, da sola, il conduttore a interrompere il pagamento del canone. Il problema deve essere ricostruito attraverso gli obblighi delle parti e la concreta incidenza del difetto sul godimento del bene. Il locatore è tenuto, ai sensi dell’art. 1575 c.c., a consegnare la cosa in buono stato, mantenerla in condizioni da servire all’uso convenuto e garantirne il pacifico godimento; l’art. 1576 c.c. disciplina le riparazioni necessarie durante la locazione. Se le infiltrazioni riducono l’idoneità dell’immobile, occorre stabilirne origine, gravità, durata e conseguenze concrete. La Corte d’Appello di Bari n. 420/2026 offre così un quadro utile per coordinare vizi della cosa, morosità, domanda di risoluzione, riduzione del canone e risarcimento, evitando automatismi sia a favore del locatore sia del conduttore.

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Vizi della cosa locata e riduzione del canone

Quando il difetto incide sull’idoneità del bene all’uso pattuito, assume rilievo l’art. 1578 c.c., che disciplina i vizi della cosa locata e i rimedi del conduttore. La riduzione del corrispettivo non dipende dalla semplice esistenza di una macchia di umidità o di un inconveniente marginale: occorre dimostrare una diminuzione effettiva del godimento e stabilire in quale misura essa abbia inciso sull’utilizzazione dell’immobile. La prova può richiedere fotografie, comunicazioni tempestive, interventi tecnici e, nei casi più complessi, accertamenti peritali. Il principio generale dell’art. 2697 c.c. impone a chi invoca il rimedio di provare i fatti che lo fondano. Per un confronto è utile Locazione commerciale e idoneità dell’immobile: Appello Perugia n. 278/2026, che affronta il rapporto tra idoneità del bene e obblighi del locatore.

Sospensione del canone: non è un rimedio automatico

Il conduttore che subisce infiltrazioni non può assumere come regola generale che ogni difetto consenta di sospendere integralmente il canone. Nei contratti a prestazioni corrispettive l’art. 1460 c.c. consente di rifiutare la propria prestazione quando l’altra parte non adempie, ma il rifiuto deve rispettare buona fede e proporzionalità. Se l’immobile continua a essere utilizzato in misura significativa, la sospensione totale può risultare sproporzionata rispetto al pregiudizio concretamente subito. Diverso è il caso in cui il godimento sia divenuto integralmente impossibile o il bene sia sostanzialmente inutilizzabile. Sul tema si confrontino Locazione: quando il conduttore non può sospendere il canone e Locazione commerciale: quando il conduttore può davvero sospendere il canone. La valutazione deve quindi misurare gravità del difetto, comportamento delle parti e concreta possibilità di continuare a utilizzare il bene.

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Risoluzione per inadempimento e gravità della violazione

La risoluzione del contratto richiede un inadempimento non di scarsa importanza. L’art. 1453 c.c. disciplina la risoluzione nei contratti a prestazioni corrispettive e l’art. 1455 c.c. impone di valutarne la gravità avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. In una controversia per infiltrazioni, il giudice deve quindi verificare se il locatore sia rimasto ingiustificatamente inattivo, se gli interventi fossero nella sua sfera di responsabilità e quanto il problema abbia compromesso l’utilità del contratto. Parallelamente, se il conduttore ha omesso il pagamento dei canoni, occorre valutare la gravità della morosità e la sua eventuale relazione con il difetto denunciato. La sentenza va letta insieme a Locazione e inadempimento grave: Appello Ancona n. 481/2026, perché il criterio dell’importanza dell’inadempimento impedisce di trasformare ogni violazione in causa automatica di scioglimento.

Quando le infiltrazioni dipendono dal condominio

L’origine condominiale delle infiltrazioni introduce un ulteriore livello di responsabilità. Se il danno proviene da una parte comune, può venire in rilievo l’art. 2051 c.c. sulla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia. Ciò non significa però che il rapporto locativo diventi irrilevante: il conduttore continua ad avere come controparte contrattuale il locatore e occorre verificare quali obblighi quest’ultimo possa e debba adempiere nei suoi confronti, mentre il rapporto con il condominio segue un distinto titolo di responsabilità. La corretta individuazione della causa materiale dell’infiltrazione è quindi decisiva per distribuire obblighi e responsabilità. Si veda Tubazione condominiale rotta e infiltrazioni: quando il condominio risponde come custode. Separare il piano contrattuale da quello extracontrattuale evita di attribuire automaticamente al locatore ogni causa materiale del danno o, all’opposto, di escludere i suoi obblighi solo perché l’origine è condominiale.

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Risarcimento del danno: serve la prova del pregiudizio

La domanda risarcitoria richiede una verifica distinta dalla domanda di riduzione del canone o di risoluzione. L’art. 1218 c.c. disciplina la responsabilità del debitore per inesatto adempimento, mentre gli artt. 1223 e 1226 c.c. regolano rispettivamente il danno risarcibile e la liquidazione equitativa quando il danno esiste ma non può essere provato nel suo preciso ammontare. La liquidazione equitativa non sostituisce la prova dell’esistenza del pregiudizio. Occorre dunque dimostrare quali conseguenze patrimoniali siano derivate dalle infiltrazioni: spese di ripristino, danneggiamento di beni, perdita di utilità o altri effetti causalmente collegati. Per un approfondimento si veda Danni da infiltrazioni e opere di ripristino: Cassazione n. 20161/2026. Anche il nesso causale deve essere accertato, distinguendo i danni prodotti dall’infiltrazione da quelli dovuti ad altre condizioni dell’immobile.

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La prova tecnica e il ruolo della CTU

Nelle controversie relative a umidità e infiltrazioni, la prova tecnica può essere essenziale per individuare origine, estensione e interventi necessari. Tuttavia la consulenza tecnica d’ufficio non deve diventare uno strumento per supplire integralmente alla mancanza di allegazioni e prove che spettano alle parti. L’art. 2697 c.c. continua a governare la distribuzione dell’onere probatorio: chi lamenta il difetto deve allegarne l’esistenza e le conseguenze, mentre chi deduce cause alternative o fatti impeditivi deve sostenerli con elementi adeguati. Comunicazioni inviate durante il rapporto, fotografie datate, verbali condominiali, preventivi, fatture e relazioni tecniche possono consentire di ricostruire l’evoluzione del fenomeno. La CTU può poi fornire al giudice le competenze necessarie per valutare dati tecnici già emersi nel processo. Una ricostruzione cronologica accurata è particolarmente importante quando il conduttore collega la sospensione del canone al protrarsi delle infiltrazioni e il locatore contesta la gravità o la stessa origine del problema.

Morosità e difetti dell’immobile devono essere valutati insieme

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Quando il locatore domanda la risoluzione per morosità e il conduttore oppone l’esistenza di infiltrazioni, il giudice deve esaminare entrambe le condotte nel quadro del rapporto sinallagmatico. La morosità non scompare per il solo fatto che esista un difetto, ma neppure il difetto può essere ignorato quando incide concretamente sulla prestazione dovuta dal locatore. Gli artt. 1455 e 1460 c.c. consentono di valutare gravità e proporzionalità delle rispettive condotte. La durata dell’omesso pagamento, l’ammontare dei canoni, l’utilizzabilità residua dell’immobile, le richieste di intervento e le risposte ricevute sono elementi che concorrono alla decisione. La giurisprudenza sulla morosità mostra infatti che anche il pagamento tardivo può avere effetti diversi a seconda della fase e della domanda proposta: si veda Sfratto per morosità: pagare dopo l’intimazione evita la convalida ma non sempre la risoluzione.

Conclusioni operative

La Corte d’Appello di Bari n. 420/2026 mostra perché una controversia su infiltrazioni e locazione non possa essere risolta con la formula «c’è il vizio, quindi il canone non è dovuto» né con l’opposta affermazione «il canone è sempre dovuto indipendentemente dalle condizioni dell’immobile». Gli artt. 1575, 1576 e 1578 c.c. definiscono gli obblighi del locatore e i rimedi per i vizi; gli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c. governano risoluzione, gravità e autotutela contrattuale; l’art. 2051 c.c. può assumere rilievo quando la causa è condominiale. La soluzione dipende quindi dalla prova dell’origine del fenomeno, dalla sua gravità, dalla concreta riduzione del godimento e dalla proporzionalità delle reazioni delle parti. Solo questa ricostruzione consente di decidere coerentemente su canoni, risoluzione e risarcimento.

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