L’ordinanza n. 22192/2026 della Corte di Cassazione, depositata il 28 giugno 2026, affronta una distinzione fondamentale nella responsabilità civile: un conto è non avere provato l’esistenza del danno, altro è avere dimostrato che il danno esiste ma incontrare una seria difficoltà nel determinarne con precisione l’ammontare. Nel secondo caso il giudice non può semplicemente respingere la domanda perché manca una quantificazione matematica. Una volta accertati il fatto illecito, il danno e il nesso causale, gli articoli 1226 e 2056 c.c. consentono e, ricorrendone i presupposti, impongono la liquidazione equitativa. La decisione chiarisce inoltre il valore delle presunzioni e delle consulenze tecniche di parte e censura la confusione tra mancanza della prova dell’an del danno e difficoltà di provarne il quantum.
IL PUNTO CENTRALE DELLA DECISIONE
Spazio pubblicitario
La Cassazione ribadisce che l’attore che chiede il risarcimento conserva l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della responsabilità. Devono quindi risultare provati la condotta illecita o l’inadempimento rilevante, l’esistenza di un pregiudizio e il collegamento causale tra la condotta e quel pregiudizio. La liquidazione equitativa non può sostituire questa prova. Tuttavia, una volta accertato che il danno esiste, il problema della sua esatta quantificazione appartiene a un piano diverso. Se l’ammontare non può essere provato con precisione, o può esserlo soltanto con una difficoltà significativa, il giudice deve utilizzare gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per arrivare comunque a una stima ragionevole.
AN DEL DANNO E QUANTUM DEL DANNO NON VANNO CONFUSI
La distinzione tra an e quantum è decisiva. L’an riguarda l’esistenza stessa del danno: occorre stabilire se il soggetto abbia effettivamente subito una perdita, un costo, una diminuzione patrimoniale o un pregiudizio non patrimoniale giuridicamente rilevante. Il quantum riguarda invece la misura economica di quel danno. Se manca la prova dell’an, il giudice non può inventare il pregiudizio attraverso una valutazione equitativa. Se invece l’an è dimostrato, ma il quantum non è ricostruibile in modo esatto, il ricorso all’equità diventa uno strumento fisiologico di decisione.
LA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA NON È UNA SCORCIATOIA PROBATORIA
L’articolo 1226 c.c. non libera il danneggiato dall’onere di provare che il danno si sia verificato. La norma interviene quando il pregiudizio è certo nella sua esistenza ma non può essere quantificato nel suo preciso ammontare. Questo limite impedisce che l’equità venga utilizzata per colmare una totale assenza di prova. Il giudice deve prima accertare che vi sia stato un danno causalmente collegato alla condotta contestata. Soltanto dopo può stimarne il valore sulla base degli elementi disponibili, delle presunzioni, dei criteri tecnici e delle circostanze concrete.
QUANDO LA DIFFICOLTÀ DI PROVA È SUFFICIENTE
La pronuncia chiarisce che non è richiesta un’impossibilità assoluta di determinare il quantum. È sufficiente anche una difficoltà di un certo rilievo. Questo principio è importante perché nella realtà molti danni non sono documentabili attraverso una singola fattura o un parametro certo. Può accadere che la perdita si sviluppi nel tempo, che riguardi utilità non direttamente monetizzate o che richieda una ricostruzione tecnica. Pretendere sempre una precisione aritmetica renderebbe di fatto irrisarcibili pregiudizi reali. L’equità serve proprio a evitare che la difficoltà di misurazione cancelli un danno già dimostrato nella sua esistenza.
Spazio pubblicitario
IL POTERE-DOVERE DEL GIUDICE
La Cassazione parla di un vero potere-dovere di liquidazione equitativa. Una volta accertata la responsabilità e la presenza del danno, il giudice non può adottare una decisione di non liquet soltanto perché la quantificazione presenta margini di incertezza. Deve invece utilizzare i dati disponibili per formulare una valutazione ragionevole e motivata. La liquidazione equitativa non è quindi un favore concesso alla parte, né richiede necessariamente una formula rituale nella domanda. È uno strumento previsto dall’ordinamento per dare attuazione effettiva al diritto al risarcimento quando la precisione assoluta non è concretamente raggiungibile.
IL DANNO PUÒ ESSERE PROVATO ANCHE PER PRESUNZIONI
L’ordinanza ricorda che, una volta provato il fatto illecito, l’esistenza del danno patrimoniale o non patrimoniale può essere dimostrata anche mediante presunzioni. Il ragionamento presuntivo consente di partire da fatti noti, specificamente provati, per ricavare secondo criteri di gravità, precisione e concordanza l’esistenza di fatti ulteriori. Questo non significa riconoscere danni in re ipsa in modo automatico. Significa invece valorizzare circostanze concrete dalle quali sia logicamente possibile inferire il pregiudizio.
QUALI ELEMENTI POSSONO SOSTENERE LA STIMA EQUITATIVA
La valutazione equitativa deve avere una base razionale. Possono assumere rilievo documenti contabili, preventivi, fatture parziali, valori di mercato, durata del pregiudizio, caratteristiche del bene, redditività precedente, parametri tecnici e risultanze peritali. Il giudice deve spiegare il percorso seguito e indicare gli elementi utilizzati. L’equità non coincide con arbitrarietà: consente una stima flessibile, ma richiede una motivazione che renda comprensibile perché sia stato riconosciuto un determinato importo.
LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE NON PUÒ ESSERE IGNORATA
La Cassazione affronta anche il ruolo della consulenza tecnica di parte. La relazione del consulente nominato da una parte non costituisce una prova legale e viene normalmente qualificata come allegazione difensiva a contenuto tecnico o, a seconda dei casi, come elemento indiziario. Ciò non significa che il giudice possa ignorarla. Se contiene dati, calcoli, osservazioni o ricostruzioni pertinenti, deve essere esaminata insieme agli altri elementi dell’istruttoria. Il giudice può naturalmente disattenderne le conclusioni, ma deve compiere una valutazione autonoma e completa.
Spazio pubblicitario












